Chi e in quale misura deve pagare le spese per l’ascensore di condominio? La legge distingue le spese per l’installazione da quelle di manutenzione, che a loro volta possono essere ordinarie o straordinarie. Vediamo come si calcolano.
L’ascensore di condominio, con le spese connesse, è uno degli argomenti che creano maggior tensione tra i condomini. Infatti c’è molta confusione su chi e come sia obbligato a versare le somme.
Le spese per l’ascensore condominiale poi possono riguardare l’installazione oppure la manutenzione o riparazione dello stesso. In ogni caso per calcolare il loro ammontare bisognerà prendere in considerazione le tabelle millesimali e il piano in cui l’immobile è situato.
In questo articolo cercheremo di chiarire tutti questi aspetti, facendo attenzione a distinguere la situazione dei proprietari degli immobili da quella degli inquilini.
ASCENSORE: CHI PAGA SPESE DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE?
Ascensore di condominio: la ripartizione manutenzione ordinaria e straordinaria
Prima di andare a vedere chi è tenuto al pagamento delle spese per l’ascensore condominiale dobbiamo dividere le spese ordinarie da quelle straordinarie.
In realtà sull’agromento non c’è molta chiarezza, poiché manca nel Codice civile una precisa elencazione, anche dopo la riforma del condominio. La prassi ha permesso di definire come spese ordinarie tutte quelle che riguardano gli interventi regolari e non eccessivamente invasivi o modificativi che intervengono in maniera costante nel tempo, spesso programmata. Le spese straordinarie invece sono quelle che si rivelano necessarie in seguito ad un guasto o un incidente imprevedibile, come la riparazione del motore o del sistema di chiusura e apertura delle porte.
Le spese di manutenzione straordinaria sono, salvo differente accordo, sempre ripartite tra tutti i condomini in base al dettato dell’articolo 1124 del Codice civile per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (indicato dalle tabelle millesimali) e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano.
Invece la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni sono a carico degli inquilini, qualora il proprietario dell’immobile lo abbia affittato a terzi. Infatti anche gli inquilini beneficiano dell’ascensore, e quindi sono obbligati a contribuire alle spese insieme agli altri proprietari.
Qui spese di condominio chi paga tra inquilino e proprietario?
Manutenzione ascensore: chi paga le spese e come si calcolano
La ripartizione delle spese dell’ascensore condominiale si basa su un doppio principio di calcolo: da una parte le dimensioni dell’appartamento e dall’altra il piano in cui è situato. Infatti va da sé che vive ai piani più alti usufruisce dell’ascensore per un tempo maggiore e, di conseguenza, dovrà pagare una somma che aumenta proporzionalmente al piano.
Per quanto riguarda le dimensioni dell’appartamento, invece, occorre prendere come riferimento la tabelle millesimali del condominio.
La spesa totale per la manutenzione dell’ascensore viene calcolata per metà in base all’altezza del piano e per l’altra metà in base a quanto indicato nelle tabelle.
Chi vive al piano terra deve pagare?
Chi viene al piano terra e quindi non ha bisogno dell’ascensore può essere esonerato dal pagare le per spese di installazione dello stesso. Le cose cambiano la manutenzione: qui la normativa prevede che i costi siano ripartiti in base alle tabelle millesimali di proprietà e al piano in cui è situato l’immobile, che per chi abita la pian terreno è zero.
Quindi, anche se non sono formalmente esonerati dalle spese di manutenzione dell’ascensore condominiale, chi abita al pian terreno è obbligato per una somma esigua e solo per la manutenzione straordinaria.
La cosa potrebbe stupire, dato che chi vive al piano terra non usufruisce del servizio dell’ascensore. Tuttavia, anche se indirettamente, anche questi condomini beneficiano del maggior valore che il condominio acquista grazie all’ascensore.
Installazione dell’ascensore condominiale, chi paga?
Abbiamo parlato delle spese di manutenzione, ma cosa succede nel caso in cui l’ascensore debba essere installato ex novo?
La normativa vigente prevede che l’ascensore è obbligatorio nei condomini con più di tre piani. Se il condominio è vecchio e non lo possiede, la sua installazione deve essere decisa in sede di assemblea condominiale. La deliberazione si ritiene valida solo se viene approvata dalla metà dei partecipanti che rappresentano almeno la metà del valore totale del condominio.
Le spese per l’installazione dell’ascensore spettano solamente ai proprietari e non anche agli inquilini e sono determinate in maniera proporzionale al valore di ciascun immobile; quindi anche qui bisogna prendere in considerazione le tabelle dei millesimi di proprietà.
Solo in questo caso, il proprietario che vive al piano terra può chiedere di essere esonerato dalla spesa, dato che non utilizzerà l’ascensore. La decisione tuttavia deve comunque essere deliberata in sede di assemblea condominiale. In caso cambiasse idea e decidesse di utilizzare comunque l’ascensore (per esempio per raggiungere la soffitta) potrà chiedere di essere ammesso alle spese e quindi dovrà rimborsare gli altri condomini della cifra a lui spettante in base al calcolo dei millesimali. Questo calcolo deve tener conto delle spese complessive e dell’eventuale maggior valore acquisito al momento della domanda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti