Cambia la disciplina degli ANF, assegni al nucleo familiare, a partire dal 1° marzo con l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico. Istruzioni INPS nella circolare n.34.
Rivoluzione nel mondo degli assegni familiari ANF con l’introduzione dell’assegno unico 2022, ma cosa cambia dal 1° marzo? A fornire chiarimenti è l’INPS con una circolare dell’ultima ora, la numero 34, pubblicata il 28 febbraio.
A partire dal 1° marzo viene meno l’assegno unico temporaneo e diventa operativo l’assegno unico universale per chi ha fatto la domanda entro la scadenza del 28 febbraio con i pagamenti già operativi nelle prossime settimane. Non solo, vengono meno anche alcune misure di sostegno alle famiglie tra cui gli assegni familiari ANF, ma non per tutti e non in tutte le situazioni perché c’è chi può continuare a usufruirne.
Vediamo allora cosa cambia dal 1° marzo 2022 per gli assegni familiari ANF per le diverse categorie di lavoratori e cittadini come spiega l’INPS nel dettaglio nella recente circolare.
Assegni familiari ANF: ecco cosa cambia dal 1° marzo con le istruzioni INPS
Con la circolare n.34 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative e procedurali sull’assegno al nucleo familiare(ANF) dal 1° marzo e in particolare in relazione agli effetti che l’introduzione dell’assegno unico produce sulla disciplina. Si analizzano anche gli effetti sulla disciplina degli AF, assegni familiari.
L’Istituto chiarisce quali sono gli effetti sulla disciplina degli assegni familiari a partire dal 1° marzo 2022 con l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni a partire dal settimo mese di gravidanza della madre. Nel dettaglio:
- non sono più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico;
- continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegni familiari ANF e AF riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, “con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”
Dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno gli assegni familiari ANF e AF, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’assegno unico.
Aggiunge l’Istituto:
“Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF.”
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, “non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.”
Assegni familiari ANF: condizioni per richiederli dal 1° marzo 2022
Per gli assegni familiari ANF l’INPS spiega nella circolare quali sono le condizioni per richiederli a partire dal 1° marzo nonostante con la nuova normativa entri in vigore l’assegno unico universale per i figli minori a carico fino a 21 anni.
Successivamente al 1° marzo 2022 se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni per il quale si ha diritto all’assegno unico, non si potrà richiedere l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Lo stesso vale senza limiti di età se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico con disabilità.
L’INPS però specifica che al compimento dei 21 anni dei figli per i quali si ha diritto all’assegno unico universale, qualora non disabili, si può presentare domanda per gli assegni familiari ANF. La domanda tuttavia si può presentare “esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.”
La domanda di ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti, può essere presentata se nel nucleo familiare non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, il quale: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale; oppure un corso di laurea; oppure svolga un tirocinio; oppure svolga un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; o ancora sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure svolga il servizio civile universale;
- figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Pertanto con l’introduzione dell’assegno unico dal 1° marzo gli effetti sulle domande di ANF sono i seguenti:
- se viene presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, la stessa viene respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- se viene presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai 21 anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e i controlli diano esiti negativi sul riconoscimento dell’assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
L’INPS riporta le categorie per le quali valgono le condizioni sopra elencate che riportiamo di seguito. Riportiamo anche il testo dettagliato della circolare INPS sugli assegni familiari ANF che alleghiamo di seguito.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Decorrenza | Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022 |
---|---|
Beneficiari | a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente; b) Lavoratori domestici e domestici somministrati; c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995; d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; f) Percettori di NASpI; g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari; i) Lavoratori in aspettativa sindacale; j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; k)Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF. |
Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022) | Composizione del nucleo familiare Il nucleo familiare del richiedente è composto:
|
© RIPRODUZIONE RISERVATA