Novità per l’invalidità civile: l’assegno spetta solo a chi non lavora. L’INPS aggiorna i requisiti dopo le ultime sentenze della Corte di Cassazione.
Ci sono importanti novità per coloro che percepiscono l’assegno d’invalidità civile riconosciuto a coloro che hanno una percentuale d’invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
Con il messaggio 3495 pubblicato lo scorso 14 ottobre 2021, l’INPS ha aggiornato, e modificato, i requisiti necessari per poter richiedere una tale prestazione assistenziale. Per capire meglio le novità dobbiamo fare un passo indietro e vedere quali erano le condizioni per godere di una tale misura prima della pubblicazione del suddetto messaggio.
A chi spetta l’assegno d’invalidità civile
I requisiti per avere diritto dell’assegno d’invalidità civile, d’importo pari a 287,09€ nel 2021, erano due: uno di tipo sanitario e un altro reddituale. Del primo ne abbiamo già parlato: serve avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (non compiuti) e un’invalidità riconosciuta con percentuale compresa tra il 74% e il 99%. Il requisito reddituale, invece, è necessario in quanto tale prestazione spetta solamente a coloro che hanno un reddito annuo molto basso. Il limite, aggiornato al 2021 (viene rivalutato ogni anno), è pari a 4.931,29€.
Il messaggio INPS n°3495, tuttavia, introduce un terzo requisito che potrebbe portare alla perdita dell’assegno per molti beneficiari.
Assegno d’invalidità civile: cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
In alcuni casi la giurisprudenza ha sorriso alle persone con invalidità - si pensi alla decisione presa dalla Corte Costituzionale lo scorso giugno con la quale si è provveduto all’aumento della pensione d’invalidità - in altri meno.
È il caso, ad esempio, di alcune pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni, ossia la n°17388/2018 e la 18926/2019. Queste sentenze hanno identificato lo svolgimento dell’inattività lavorativa come un elemento costitutivo del diritto alla prestazione. Si legge nel suddetto messaggio INPS:
Affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Una novità importante: la Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che non è sufficiente soddisfare il solo requisito economico. Per avere diritto alla misura non bisogna svolgere alcuna attività lavorativa, anche nel caso in cui il reddito percepito sia inferiore alla soglia annua.
Assegno d’invalidità civile: cosa ha deciso l’INPS
Preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, l’INPS ha deciso di adeguarsi rivedendo i requisiti necessari per il riconoscimento dell’assegno d’invalidità civile.
Alla luce di questo ormai consolidato orientamento, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto messaggio, quindi dal 14 ottobre 2021, “l’assegno mensile di assistenza verrà liquidato solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”.
Non sarà più ammessa, dunque, alcuna percezione di redditi da lavoro, neppure quando questi sono inferiori al limite generale stabilito dalla norma. Chi lavora non avrà più diritto alla misura assistenziale, e dovrà rinunciare dunque ai suddetti 287,09€ pagati per tredici mensilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA