Assegno unico figli per genitori non sposati e non conviventi: come funziona?

Simone Micocci

15 Giugno 2021 - 12:40

Assegno unico per i figli: come funziona nel caso dei genitori non conviventi (e non sposati)? Facciamo chiarezza.

Assegno unico figli per genitori non sposati e non conviventi: come funziona?

Per la domanda dell’assegno unico per i figli - che sarà in vigore da luglio 2021 - mancano poche settimane, ma i dubbi sono ancora molti anche perché manca la circolare Inps che li andrà a chiarire.

Tuttavia, possiamo già rispondere alla domanda che molti si stanno facendo in questi giorni: cosa succede all’assegno unico per i figli nel caso delle coppie i genitori non sposate e non conviventi? E per i separati? Non bisogna aspettare la circolare Inps per rispondere a queste domande visto che il decreto che introduce l’assegno unico, come pure la normativa di riferimento, è piuttosto chiaro a riguardo.

Vediamo, quindi, come devono comportarsi quei genitori che non sono sposati e non conviventi, come pure chi - essendo separato - condivide la potestà sui minori.

Prima, però, è bene sottolineare che il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. È solo questo, dunque, che sarà legittimato a presentare la domanda per l’assegno unico.

Genitori non sposati e non conviventi: per l’assegno unico attenti all’Isee

Partiamo da quei genitori che sono tutt’ora legati da un rapporto di affettività, e quindi vivono a tutti gli effetti una relazione di coppia, che tuttavia non risultano sposati tra di loro né tantomeno conviventi.

Attenzione: per essere riconosciuti come conviventi, e quindi essere inclusi nello stato di famiglia e far parte dello stesso nucleo, non basta vivere sotto lo stesso tetto. Serve anche che entrambi i genitori abbiano indicato la stessa residenza, legittimando quindi la loro situazione di conviventi.

Chi non lo fa non può essere considerato nello stesso nucleo familiare.

Ma attenzione a quando fate l’Isee: nonostante i genitori non sposati e non conviventi non facciano parte dello stesso nucleo familiare, questi vanno comunque considerati entrambi nell’Isee rilasciato ai fini della richiesta del nuovo assegno unico.

La normativa Isee, aggiornata nel 2015, introduce infatti la figura del componente aggregato al nucleo. Nel dettaglio, nel caso sopra descritto:

  • il nucleo familiare che richiede l’assegno unico è quello di cui fa parte il minore (o i minori);
  • al nucleo familiare va aggregato l’altro genitore non convivente, del quale quindi si tengono comunque in considerazione redditi e patrimoni ai fini del calcolo dell’Isee.

Ci sono comunque delle eccezioni riguardo a quando non è necessario indicare l’altro genitore come componente aggregato. Si tratta di tutte quelle situazioni in cui vi è certezza che questo non fa parte in alcun modo del nucleo che fa richiesta della prestazione, ossia quando questo:

  • risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. È il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro.
  • risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
  • è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  • è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Salvo i suddetti casi, per quantificare l’importo dell’assegno unico si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori. L’assegno unico, infatti, ha un importo variabile in base all’Isee. Attenzione dunque a non commettere errori e a indicare nell’Isee entrambi i genitori - quando necessario - se non si vuole correre il rischio di dover restituire quanto indebitamente percepito.

Genitori separati e divorziati: come funziona l’assegno unico?

Anche per i genitori separati e divorziati vale quanto detto sopra. Eccetto i casi indicati nell’elenco suddetto, questi vanno comunque considerati come aggregati al nucleo familiare e quindi se ne tiene conto nell’Isee.

Non è così per coloro che con la sentenza di separazione o divorzio sono stati obbligati al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli (ipotesi, in realtà, piuttosto frequente).

Attenzione: solo il genitore con cui vive il figlio può fare domanda per l’assegno unico. Il testo del decreto, infatti, riconosce il diritto a questa misura al nucleo familiare in cui si trova il minorenne e in cui questo risulta essere fiscalmente a carico.

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