I figli maggiorenni hanno diritto all’Assegno unico universale, il quale può essere pagato direttamente sul loro conto.
L’Assegno unico universale per figli a carico spetta anche ai maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, a patto di far parte di una delle categorie indicate dalla normativa.
Non tutti i maggiorenni under 21, infatti, possono avere diritto all’Assegno unico universale, in quanto la prestazione è riservata a chi studia, lavora o comunque risulta iscritto come disoccupato a un centro per l’impiego o presso un’agenzia per il lavoro. Discorso differente invece per i maggiorenni con disabilità (almeno di grado medio), per i quali l’Assegno unico spetta sempre indipendentemente dall’età anagrafica.
Le differenze rispetto all’Assegno unico per minorenni sono notevoli: intanto sul fronte dell’importo, in quanto per il maggiorenne spetta molto meno rispetto a quanto riconosciuto per i figli under 18. Va poi considerato che nel caso dei maggiorenni il pagamento può essere effettuato o al genitore o direttamente al figlio, a seconda di chi ne fa domanda.
A tal proposito, ecco una guida su come funziona l’Assegno unico universale quando ad averne diritto è un figlio maggiorenne, soffermandoci su importi, requisiti e modalità per la richiesta.
Requisiti
L’Assegno unico è riconosciuto per ogni figlio maggiorenne a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni (non compiuti) a patto che questo soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolge il servizio civile universale.
A tal proposito ricordiamo che il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini Irpef, cioè ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito non supera i 4.000 euro annui (limite che scende a 2.840,51 euro al compimento dei 24 anni).
Importi
L’importo dipende dal valore dell’Isee del nucleo familiare in cui è inserito il maggiorenne. Nel 2023 il valore dell’Assegno unico va da un massimo di 91,90 euro (per chi ha un Isee che non supera i 16.215 euro) e un minimo di 27 euro al mese (per Isee superiore a 43.131,91 euro). Spetta l’importo minimo anche a chi presenta la domanda senza che risulti un Isee aggiornato in carico all’Inps.
Maggiorenni disabili
Peri figli con disabilità, invece, l’Assegno unico spetta ai maggiorenni indipendentemente dall’età anagrafica.
Tuttavia, il calcolo dell’importo varia a seconda dell’età:
- per i disabili di età fino ai 21 anni (non compiuti) si considera lo stesso importo riconosciuto al minorenne (da 189,20 a 54,10 euro) con l’aggiunta della maggiorazione variabile a seconda che si tratti di disabilità con non autosufficienza (113,5 euro), disabilità grave (102,70 euro) o media (91,90 euro).
- per i disabili che hanno compiuto i 21 anni di età, invece, si considera lo stesso importo riconosciuto al minorenne (da 189,20 a 54,10 euro) ma senza maggiorazione.
Detrazioni figli a carico
Con l’introduzione dell’Assegno unico universale viene meno la possibilità di beneficiare delle detrazioni per familiari a carico, con delle eccezioni però:
- al compimento dei 21 anni, venuta così meno la possibilità di beneficiare dell’Assegno unico, si può nuovamente godere della detrazione laddove il figlio risulti ancora a carico;
- nel caso dei figli disabili la detrazione spetta al compimento dei 21 anni anche nel caso in cui si continui a percepire dell’Assegno unico.
Chi deve presentare la domanda
Per fare domanda è necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residenti e domiciliati in Italia;
- essere stati residenti in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Come anticipato, nel caso dei figli maggiorenni la domanda può essere presentata - in alternativa - o dal genitore o dal figlio stesso che ne richiede la corresponsione diretta. Il tutto ovviamente a patto di soddisfare i suddetti requisiti.
La domanda può essere presentata online (tramite l’apposito servizio disponibile su MyInps, accessibile con le credenziali Spid, Cie o Cns) o in alternativa chiamando il numero verde Inps o rivolgendosi a un intermediario autorizzato (caf o patronato).
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