Assemblea sul luogo di lavoro: chi ha potere di convocazione?

Maria Stella Rombolà

30 Luglio 2018 - 10:20

L’assemblea sul luogo di lavoro è un diritto dei lavoratori: alla riunione possono partecipare tutti i dipendenti e di norma non prende parte il datore di lavoro. Durante l’incontro è possibile affrontare solo questioni rilevanti dal punto di vista dell’azienda.

Assemblea sul luogo di lavoro: chi ha potere di convocazione?

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea sul luogo di lavoro; questa costituisce una delle norme fondamentali dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/70) espressa all’articolo 20.

Alla base del diritto di assemblea stanno altre due libertà importanti: quella costituzionale di riunione (art. 17) e quella di organizzazione sindacale (art. 39). Questi diritti possono esprimersi anche sul luogo di lavoro, durante l’orario di lavoro e senza che il capo sia presente.

Ma a chi spetta il diritto di convocare l’assemblea e quali norme regolano lo svolgimento della stessa, quindi dove e quando è possibile svolgere l’incontro?

Potere di convocazione

Le rappresentanze sindacali convocano l’assemblea dei lavoratori: in particolare esercitano il potere di convocazione la RSU, ossia la Rappresentanza Sindacale Unitaria e ciascuna delle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale).

Al di là di queste associazioni possono esercitare tale potere anche i singoli componenti della RSU secondo quanto espresso dai più recenti orientamenti della giurisprudenza.

Il datore di lavoro deve essere messo ovviamente al corrente della convocazione, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà l’incontro; all’interno della riunione è possibile affrontare solo ed esclusivamente questioni lavorative o sindacali e nel corso della stessa è possibile indire referendum su materie sindacali ma solo se questa si svolge fuori dall’orario di lavoro.

Tempi e luoghi di svolgimento

Le assemblee sindacali si possono svolgere sia durante l’orario di lavoro che al di fuori. Nel caso in cui si convochino durante l’orario di lavoro i dipendenti mantengono la stessa retribuzione per le prime 10 ore di assemblea nel corso di un anno; i Contratti Collettivi in merito a ciò hanno una certa libertà e difatti alcuni possono prevedere anche norme più favorevoli e maggiori ore coperte da tale beneficio.

In merito al luogo in cui svolgere le riunioni la normativa non si esprime con chiarezza ma si può dedurre che sia dovere del datore mettere a disposizione dei dipendenti spazi idonei allo svolgimento dell’incontro.

L’articolo 35 dello Statuto dei lavoratori chiarisce l’ambito di interesse del diritto che si applica alle unità produttive di imprese industriali o commerciali nell’ambito di sedi, stabilimenti e filiali che occupino più di quindici dipendenti e nelle imprese agricole con più di cinque dipendenti.

Chi partecipa?

Di norma i partecipanti alle assemblee sono tutti i lavoratori compresi coloro che non sono iscritti ai sindacati, i dipendenti sospesi, in sciopero o in cassa integrazione.

Sono possibili delle eccezioni per cui vengono indette riunioni rivolte a gruppi precisi di lavoratori particolarmente interessati alle questioni all’ordine del giorno.

Ma esistono anche delle regole precise su chi non può partecipare alle riunioni suddette: il datore di lavoro è il primo escluso da tali momenti di riunione e può prendervi parte solo su invito del personale. Se i lavoratori lo comunicano al capo all’assemblea possono prendere parte anche i dirigenti esterni dei sindacati cui fanno capo le RSA presenti in azienda.

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