L’assunzione dello stagista segue precise regole che individuano soggetti coinvolti, durata, compenso e non solo.
È ben noto che negli ultimi anni gli stage abbiano avuto una grande diffusione presso realtà aziendali ed enti dei più diversi ambiti. Per il soggetto ospitante e per lo stagista sono infatti evidenti i vantaggi insiti in questa tipologia di contratto. Ma come vedremo meglio in seguito, lo stage non comporta l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro.
La domanda che molte aziende potrebbero porsi è però la seguente: come assumere uno stagista? Ovvero, di quali fattori tener conto per inserire un giovane in ufficio per un periodo di tempo limitato? Ecco di seguito gli utili dettagli in materia.
ASSUNZIONE CON STAGE/TIROCINIO
Assunzione di uno stagista: che cos’è uno stage in concreto? Il contesto di riferimento
Sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio: lo stage in azienda, che viene anche comunemente chiamato tirocinio, consiste in un periodo di formazione professionale, il quale dà al tirocinante la facoltà di maturare esperienza in ambito lavorativo e aziendale. Per l’azienda il contributo dello stagista può rivelarsi invece utile e costituire la base per una futura assunzione a tempo indeterminato.
Il legislatore ha introdotto il cd. stage anzitutto nella finalità di formare le risorse, giovani e meno giovani, laureate o diplomate. Come appena accennato, infatti, i tirocinanti possono ottenere una professionalità e una formazione pratica che i percorsi di studio non consentono di conseguire; nonché possono testare in concreto le proprie competenze e definire se sia l’ambito di lavoro adatto ai loro interessi e attitudini.
Con lo stage, siamo dunque innanzi a una forma d’inserimento provvisorio dei giovani dentro un’azienda, detta ’Ente Ospitante’, sia esso pubblico o privato.
Attenzione però al seguente dettaglio: lo stage è diverso dal “praticantato”, poiché quest’ultimo è un tirocinio obbligatorio, mirato alla partecipazione all’esame di stato per l’accesso all’abilitazione per svolgere la libera professione. Classico esempio di “praticantato” è quello compiuto dai laureati in giurisprudenza per poter poi sostenere l’esame di abilitazione per poter svolgere la professione di avvocato.
Assunzione di uno stagista: quali sono le tipologie di stage del nostro ordinamento?
Se un’azienda si chiede quali stage è possibile attivare, deve sapere che fondamentalmente sono due le tipologie di riferimento. Abbiamo infatti:
- il tirocinio curriculare, che consiste in pratica in un periodo di formazione in azienda per studenti iscritti regolarmente a un corso di studio (scuola secondaria di secondo grado o università). Esso dunque non mira a individuare figure da inserire poi stabilmente in ufficio;
- il tirocinio extracurricolare, ossia un lasso di tempo di formazione pratica in ufficio o altro luogo di lavoro, individuato generalmente nella fase di transizione tra studio e lavoro, o comunque al di fuori e dopo un percorso di studi.
Da rimarcare che a differenza di un ordinario rapporto di lavoro dipendente, nel quale l’azienda può autonomamente compiere la scelte dell’assunzione del lavoratore, per quanto riguarda l’attivazione di un tirocinio deve invece per forza entrare in gioco un terzo soggetto. Ci riferiamo al cd. ’ente promotore’, figura obbligatoria per legge, che ha il ruolo di sottoscrivere il contratto di stage. Senza la firma di questo ente, il citato contratto non acquisirebbe rilievo giuridico, sarebbe insomma carta straccia.
Assunzione di uno stagista: quali sono i soggetti coinvolti?
In sintesi, in ogni stage debbono pertanto essere coinvolti tre soggetti distinti, vale a dire:
- Ente promotore, che nell’ipotesi di tirocini curriculari è di solito un’istituzione scolastica, o università; invece nell’ipotesi di tirocini extracurriculari è un’agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro;
- Ente ospitante, ossia l’azienda;
- Tirocinante/stagista.
Questi tre soggetti debbono sempre coesistere in qualsiasi rapporto di stage.
Pertanto se l’ente promotore intende inserire uno stagista in azienda, dovrà innanzitutto rivolgersi a un ente promotore qualificato e accreditato.
Il tirocinio è regolato da un contratto di stage ad hoc, sottoscritto da tutte le tre parti citate, caratterizzato da una convenzione e da un progetto formativo. Nel contratto, scritto in accordo con le specificità normative della singola regione, sono indicati chiaramente gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage.
Ricordiamo altresì che sia l’azienda che l’ente promotore sono obbligati a nominare un tutor: le due figure serviranno ad assicurare il buon andamento del periodo di tirocinio.
Assunzione di uno stagista: le norme rilevanti in materia
A questo punto, vediamo in sintesi quali sono le regole di riferimento in tema di assunzione di uno stagista. Ebbene, il tirocinio o stage è disciplinato in modo generale dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 - ma rileva altresì il decreto ministeriale attuativo n. 142 dell’anno successivo - che alla data dell’entrata in vigore ebbe anche la finalità di riformare la materia dei tirocini, in precedenza inclusa in diverse norme di legge.
Per completezza, non possiamo non ricordare che nel 2001 la Riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni una potestà legislativa di tipo esclusivo per quanto attiene alla formazione. Mentre nel 2011 l’art. 11 del decreto legge n. 138 - convertito con legge n. 148 dello stesso anno - ha previsto una serie di limiti alla messa in atto dei tirocini. Ciò contro il noto fenomeno degli abusi dello strumento per finalità di risparmio dei costi sostenuti dall’azienda.
Anche le legge n. 92 del 2012, ossia la Riforma Fornero, ha introdotto regole in tema di assunzione di uno stagista, demandando la definizione di linee-guida condivise sui tirocini formativi e di orientamento all’accordo tra il Governo e le Regioni.
Assunzione di uno stagista: qual è il numero massimo di stagisti per azienda?
Le norme vigenti prevedono che il soggetto ospitante possa far svolgere più tirocini per lo stesso profilo professionale. Ma attenzione, vi sono i seguenti limiti numerici:
- soggetti con un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato: un solo tirocinante;
- soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra le 6 e le 19 unità: massimo 2 tirocinanti allo stesso tempo;
- soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti nel numero massimo corrispondente al 10% dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato allo stesso tempo, con arrotondamento all’unità superiore.
Tuttavia le Regioni possono stabilire ulteriori limiti.
Assunzione di uno stagista: durata massima, compensi ed età del tirocinante
Se l’azienda intende predisporre l’assunzione di uno stagista deve altresì ricordare una serie di regole e limiti significativi. Sul piano del lasso temporale dell’esperienza formativa, abbiamo che:
- la durata minima del tirocinio è pari a 2 mesi. Ciò salva l’ipotesi per cui il soggetto ospitante operi stagionalmente;
- la durata massima del rapporto di tirocinio o stage, per tutte le categorie di soggetti a cui è mirato, è di dodici mesi, fatti salvi i tirocini rivolti a soggetti disabili. Infatti per questi ultimi, la durata massima è di 2 anni;
- la durata massima dello stage include eventuali proroghe e rinnovi del rapporto.
Sul fattore durata possono incidere comunque le singole normative regionali.
Inoltre, per lo svolgimento dell’attività di stage o tirocinio è assegnato un rimborso spese allo stagista. Infatti, le Regioni hanno fissato ciò che è di fatto un importo minimo di rimborso spese da versare mensilmente al tirocinante. Tuttavia, il compenso è previsto solo per i tirocini extracurriculari. L’indennità minima di partecipazione oscilla da un minimo di 300 a un massimo un 800 euro, in rapporto alle singole normative regionali.
Siccome lo stage può essere funzionale non soltanto all’inserimento, ma anche al reinserimento lavorativo, non vi è un limite massimo di età per inserire uno stagista nel luogo di lavoro.
C’è però un’età minima, che può essere diversa in base alla normativa regionale e di solito è fissata intorno ai 16 anni.
Obblighi e oneri del rapporto di stage: il progetto formativo
Chiunque sia interessato a operare l’assunzione di uno stagista, deve tenere presente che sarà applicato il contenuto del cd. progetto formativo. In esso sono specificate quali saranno le attività da far svolgere allo stagista nell’ambito del periodo di tirocinio e le finalità da perseguire. Non solo: debbono essere altresì indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento dello stage e le competenze da conseguire in rapporto alla figura professionale di riferimento.
Nel progetto formativo troveranno poi spazio anche i diritti e i doveri delle parti direttamente coinvolte. Ci riferiamo al tirocinante, al tutor aziendale e al referente del progetto promotore.
In particolare, il soggetto promotore ha l’obbligo di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi. E ciò vale anche con riferimento alle eventuali attività incluse nel progetto formativo, ma svolte dal tirocinante fuori dall’ufficio.
Infine, rimarchiamo che lo stage non deve in nessun caso intendersi come un rapporto di lavoro. Infatti il tirocinante non ha diritto a contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia e scatti di anzianità.
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