Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate: cos’è e cosa fare

Vincenzo Delli Priscoli

22 Maggio 2021 - 06:09

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, perché la propria dichiarazione dei redditi presenta delle incongruenze, può sia cercare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, sia contestare giudizialmente l’avviso di accertamento.

Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate: cos’è e cosa fare

Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Tutti i tributi necessitano di un’attività valutativa con riferimento alla sussistenza del presupposto, ad eventuali agevolazioni fiscali spettanti, alla identificazione dei soggetti passivi. Dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima effettua i controlli delle dichiarazioni con i poteri che la legge le conferisce, tra cui quello di poter effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente e di effettuare indagini bancarie.

L’atto conclusivo di questa fase istruttoria è rappresentato dall’avviso di accertamento, che viene notificato al contribuente e, avverso il quale, quest’ultimo può sia difendersi in via stragiudiziale, grazie agli istituti dell’autotutela e dell’accertamento con adesione, sia difendersi in via giudiziale, impugnando l’avviso di accertamento con la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Che cos’è l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate?

L’avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo con cui l’Agenzia delle Entrate richiede al contribuente il versamento di un tributo erariale (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di registro) che quest’ultimo ha omesso totalmente o parzialmente di pagare sulla base della sua capacità contributiva.
L’avviso di accertamento assume una denominazione differente a seconda del metodo con cui viene determinato il maggior reddito imponibile.
Per le persone fisiche occorre distinguere l’accertamento analitico dall’accertamento sintetico.

L’accertamento analitico è effettuato quando sono note le fonti dei redditi del contribuente e si perviene al reddito complessivo sommando i redditi delle singole fonti; deve, per tale ragione, essere motivato con riferimento analitico ai redditi relativi alle 6 categorie reddituali (redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, redditi di impresa, redditi di capitale, redditi fondiari e redditi diversi) che caratterizzano l’Irpef, ossia l’imposta sui redditi delle persone fisiche.

L’accertamento sintetico, invece, è quello che determina il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute dal contribuente in un determinato anno d’imposta.
I fatti o gli indici su cui può essere fondato un accertamento sintetico sono determinati, in genere, dal tenore di vita oppure dagli investimenti effettuati.
Tale tipo di accertamento si basa, dunque, su un confronto del reddito complessivo dichiarato con le spese sostenute dal contribuente.

Se queste ultime, in un determinato anno di imposta, superano di gran lunga il reddito dichiarato in quel medesimo anno, è evidente che il contribuente debba fornire delle spiegazioni.

Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: come contestarlo in via stragiudiziale?

Una volta che il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento ha davanti a sé diverse opzioni.
Può innanzitutto presentare una istanza di autotutela per richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’avviso di accertamento notificatogli, che ritiene totalmente o quanto meno parzialmente illegittimo e infondato.

L’autotutela può essere esercitata a seguito di richiesta del contribuente o anche d’ufficio, sia in pendenza di una causa giudiziale, sia dopo che l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per la mancata impugnazione e può riguardare qualsiasi atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Un’altra strada percorribile da parte del contribuente che ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento è quella di presentare un’istanza di accertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura apre una fase di confronto tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente. Se dal contraddittorio scaturisce un accordo, ad esso segue l’accertamento (conforme all’accordo) sottoscritto dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impositivo e, per adesione, dal contribuente.

La procedura si perfeziona col versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accertamento con adesione.

Il versamento può anche essere rateizzato in otto rate trimestrali, se l’importo da pagare non è superiore a 50.000,00 euro, altrimenti, per importi da versare superiori a tale cifra, il pagamento può essere rateizzato in sedici rate trimestrali.

Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: come contestarlo in via giudiziale?

Se la strada stragiudiziale non va a buon fine, al contribuente non rimane che impugnare l’avviso di accertamento presentando ricorso alla commissione tributaria provinciale competente, per richiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione della commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto,
  • le generalità della persona fisica o della persona giuridica che propone il ricorso;
  • il luogo di residenza (se persona fisica) o della sede legale (se trattasi di persona giuridica);
  • l’indicazione del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • l’indicazione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti il ricorso è proposto;
  • l’indicazione del numero dell’avviso di accertamento impugnato;
  • l’oggetto della domanda ed i motivi di impugnazione.

Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore del contribuente. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • consulenti del lavoro;
  • ragionieri.

Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro il contribuente può difendersi personalmente, senza l’assistenza tecnica di un difensore abilitato. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento.

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