I compensi per gratuito patrocinio non sono soggetti a decadenza: gli avvocati possono depositare l’istanza di liquidazione in ogni momento. Così la Cassazione.
Nel patrocinio a spese dello Stato, non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.La Corte di Cassazione torna a parlare di gratuito patrocinio a spese dello Stato e lo fa in riferimento alla liquidazione del compenso per gli avvocati.
La sentenza (in allegato) è la numero 22448, depositata il 9 settembre 2019, ed è importante in quanto sancisce il seguente principio di diritto: il deposito dell’istanza della liquidazione del compenso non è soggetto a decadenza, quindi può avvenire anche in un momento successivo e non contestuale alla pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, i giudici supremi si sono espressi sul ricorso di un avvocato che, dopo aver assistito il cliente in gratuito patrocinio, aveva depositato l’istanza di liquidazione dopo due giorni dalla sentenza; per questa ragione, il Tribunale di Ferrara aveva rifiutato l’istanza in quanto tardiva.
Per la Cassazione, nessuna legge dell’ordinamento impone la decadenza della liquidazione in caso di deposito tardivo, tutt’al più la previsione normativa incentiva alla celerità per favorire le liquidazioni tempestive. Qui tutti i dettagli della pronuncia.
Liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio: illegittima la decadenza
Finalmente la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della liquidazione del compenso per gratuito patrocinio. Come noto, la giurisprudenza ha sull’argomento posizioni contrastanti. Tuttavia, secondo gl ermellini non ci sono dubbi: non vi è decadenza per il deposito dell’istanza di liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio.
La sentenza in questione è la numero 22448 del 2019, qui in allegato:
Il caso di specie riguarda un avvocato investito di una controversia di lavoro in gratuito patrocinio, al quale è stato riconosciuto il compenso anche se l’istanza era stata depositata due giorni dopo la sentenza, e non contestualmente.
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Nessuna decadenza per la liquidazione del gratuito patrocinio: le motivazioni della Cassazione
Nel motivare la decisione, i giudici della Cassazione hanno preso come riferimento il Dpr n. 115 del 2002, articolo 83, nel quale viene indicato un riferimento temporale che, a detta degli ermellini, deve essere considerato come “meramente indicativo” e non tassativo.
Il senso della norma sarebbe quello di favorire la liquidazione tempestiva e accelerare la decisione ma, in nessun punto del testo, si impone che il deposito tardivo dell’istanza faccia scattare la decadenza della liquidazione.
Precisamente, l’argomentazione è la seguente:
“L’art. 83 comma 3 bis del Dpr n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.
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