Dal 1° gennaio 2019 tutti i titolari di partita Iva, compresi gli avvocati, sono tenuti all’emissione della fattura elettronica. Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito i dubbi più frequenti tra i legali. Vediamoli.
Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto chiarezza sull’obbligo di emettere fattura elettronica da parte degli avvocati, rispondendo alle domande più frequenti.
Infatti, dal 1° gennaio del 2019, tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia e titolari di partita IVA sono tenuti ad emettere fattura elettronica, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni che dei privati.
Pertanto, gli avvocati (con le eccezioni che andremo di seguito a vedere) devono emettere la fattura elettronica a fronte dei compensi ricevuti e riceveranno la fattura elettronica da parte dei fornitori che sono soggetti al regime.
I dubbi e le incertezze sul nuovo metodo sono molti: per questo il CNF ha cercato di fornire tutte le informazioni necessarie ad agevolare e comprendere l’utilizzo della fatturazione elettronica da parte degli avvocati.
AVVOCATI E FATTURA ELETTRONICA: I CHIARIMENTI DEL CNF
Fattura elettronica, i vantaggi
Dal 1° gennaio 2019 gli avvocati sono obbligati all’emissione della fattura elettronica, una nuova modalità di emissione, trasmissione, recapito e conservazioni delle fatture commerciali.
Il processo inizia con l’emissione di un documento informatico, trasmesso all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio (SdI) e recapitato al destinatario per il tramite dello stesso SdI.
Gli avvocati potranno beneficiare di numerosi vantaggi fiscali, come ad esempio la riduzione dei termini di accertamento fiscale, la semplificazione in ambito di emissione e la facilitazione delle detrazioni dell’IVA.
In ogni caso, per il primo semestre del 2019, i professionisti potranno beneficiare della non applicazione e della riduzione delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica.
Chi è obbligato ad emettere la fattura elettronica?
Dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria, salvo alcuni casi di esonero, per tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri operatori economici, sia di privati cittadini che non.
La legge prevede l’esonero dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) e di quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario.”
L’avvocato non esentato, quindi, deve emettere la fattura elettronica nei confronti di tutti i clienti - pubblici o privati -a fronte dei compensi ricevuti, e allo stesso modo ricevere dai fornitori soggetti all’obbligo la relativa fattura elettronica, a fronte del pagamento effettuato.
L’avvocato in regime forfettario è tenuto ad emettere la fatturazione elettronica?
A questo interrogativo la risposta è negativa. Tuttavia, anche gli avvocati in regime forfettario, seppur non obbligati, possono fatturare in modalità elettronica se lo preferiscono, seguendo le disposizioni del provvedimento n. 89757 del 2018.
Ci preme ricordare, però, che tale categoria di avvocati era già obbligata all’emissione di fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni e che questo obbligo permane anche per il 2019.
Ricordiamo, inoltre, che non possono accedere al regime forfettario coloro che detengono delle quote in associazioni professionali. Sono esclusi anche gli avvocati che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività forense, partecipano a società di persone o ad imprese familiari, i titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche affini a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Cosa fare in caso di errore
Come per le fatture tradizionali, anche la fattura elettronica si considera emessa anche se non viene contabilizzata dal committente. In particolare, la fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui il sistema la segnala come “consegnata,” salvo che il destinatario non la rifiuti; in tal caso la fattura si considera come non emessa. A questo punto il soggetto emittente può emettere una fattura elettronica nuova, andando a modificare le parti errate che hanno determinato il rifiuto del destinatario.
Precisiamo che il privato cittadino che riceve la fattura elettronica non può “esplicitare l’esito” con la PEC “EC01"” accettazione o “EC02” di rifiuto, a differenza della Pubblica amministrazione.
Come si conserva la fattura elettronica?
I servizi delle Entrate danno la possibilità di conservare in via elettronica le tutte le fatture ricevute dal Servizio di interscambio, grazie ad un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Un’altra modalità di conservazione è l’archiviazione delle fatture elettroniche con copie informatiche in uno dei formati consentiti, cioè pdf, jpg, txt, considerati idonei ai fini della conservazione. In pratica, se il professionista dispone di un sistema di conservazione sostitutiva, che adotta per le proprie fatture, può utilizzarlo anche per le fatture elettroniche, dopo aver proceduto alla loro conversione in formato leggibile, come ad esempio il “Pdf”, unitamente a tutti i documenti fiscali dovuti.
Terza ed ultima modalità di conservazione riguarda le fatture elettroniche ricevute dalla generalità delle imprese e dei professionisti, in quanto ancora non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica.
Per ulteriori chiarimenti, alleghiamo le risposte del Consiglio Nazionale Forense sulle FAQ relative alla fatturazione elettronica.
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