Avvocati, è illecito disciplinare non restituire i documenti al cliente che non ha pagato

Isabella Policarpio

24/09/2019

L’avvocato deve restituire i documenti della causa al cliente, anche se non ha pagato il compenso dovuto. In caso contrario scatta l’illecito disciplinare.

Avvocati, è  illecito disciplinare non restituire i documenti al cliente che non ha pagato

Gli avvocati sono tenuti a restituire ai clienti tutti la documentazione della causa al termine dell’incarico, altrimenti commette un illecito disciplinare sanzionato dall’Ordine di appartenenza. Lo stesso vale anche se il cliente non ha pagato le somme dovute per la tutela legale.

Il dovere di restituzione non si ritiene assolto nemmeno nel caso in cui i documenti richiesti vengano messi a disposizione: è quanto dichiarato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 257/2017.

Il cliente non deve inoltre apportare alcuna motivazione del ritiro dei suddetti documenti e non conta l’importanza degli stessi, l’avvocato ha comunque il dovere di restituirli.

Il caso

A risollevare la questione è stato il caso di un avvocato che, incaricato da alcuni colleghi di svolgere gli adempimenti relativi al ricorso per ingiunzione a favore di una società, aveva opposto resistenza alla restituzione del decreto ingiuntivo decidendo che avrebbe restituito il documento solo a seguito dell’avvenuto pagamento della propria parcella già inviata alla società.

Il ritardo della consegna dei documenti provocava a sua volta un rinvio dell’azione esecutiva e di conseguenza gravi danni alla società. Il competente COA aveva quindi proceduto con un procedimento disciplinare e una sanzione dell’avvertimento; oggi la questione è chiarita dall’art. 33 del Codice Deontologico Forense (Restituzione di Documenti).

La decisione del CNF

A riguardo il Consiglio Nazionale Forense si è espresso dando ragione al COA e ribadendo la responsabilità da parte del legale ricorrente: qualunque fossero i motivi addotti per cercare di giustificare il suo comportamento egli non avrebbe dovuto trattenere in ogni caso l’originale di quel documento, pur non essendo stato pagato per il lavoro svolto.

Risulta quindi essere illegittima la subordinazione della restituzione dei documenti al pagamento delle competenze; anzi questo comportamento viene considerato lesivo della dignità dell’ordine forense in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.

Inoltre è irrilevante che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno e il cliente non è tenuto in alcun modo a fornire motivazioni della richiesta di restituzione; infine l’avvocato non può porre dei rigidi limiti temporali.

Nel caso in cui il cliente subisca danni a causa del ritardo nella riconsegna dei documenti della causa può intentare contro il precedente legale un giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Codice deontologico

L’avvocato ha quindi l’obbligo, secondo quanto chiarito dalla sentenza, di consegnare i documenti al proprio cliente o al nuovo difensore: tale dovere è stabilito inoltre dal codice deontologico che prevede l’obbligo del legale di informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato fornendo copia di tutti gli atti e documenti riguardanti l’oggetto del mandato sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Sempre il codice deontologico stabilisce che l’avvocato ha il dovere di restituire al cliente gli atti ricevuti da questi e consegnargli una copia di tutti i documenti redatti per il giudizio da lui stesso o dalla controparte compresi quelli che riguardano la fase anteriore al processo.

Se l’avvocato non si attiene a queste norme rischia un procedimento disciplinare che comporta l’applicazione della pena della censura.

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