Più ferie per avvocati e magistrati: il CSM ha stabilito che non ci saranno udienze ordinarie a fine luglio e inizio settembre, con conseguenze anche sul lavoro degli avvocati.
Avvocati e magistrati: aumentano le ferie estive. Infatti, il CSM ha stabilito che non ci saranno udienze ordinarie nei dieci giorni antecedenti e nei cinque giorni successivi alle ferie di agosto, quindi a fine luglio e inizio settembre. In questo periodo saranno assicurati solamente gli affari urgenti non prorogabili.
Il CSM è intervenuto sul periodo di ferie dei magistrati, ma, conseguentemente, l’aumento dei giorni feriali avrà delle ripercussioni anche sugli avvocati, in quanto non saranno assicurate le udienze. La misura serve a garantire ai magistrati l’effettivo godimento delle ferie ed istituisce un c.d. periodo cuscinetto.
Di seguito i dettagli della delibera del 22 maggio 2019 del CSM.
Aumento ferie: niente udienze ordinarie a fine luglio e inizio settembre
La delibera del 22 maggio del CSM (in allegato) stabilisce un periodo cuscinetto nel quale non si terranno le udienze ordinarie; tale periodo corrisponde ai 10 antecedenti e ai 5 giorni successivi le ferie di agosto, e serve a rendere concreto ed effettivo il godimento del periodo di vacanza dei magistrati.
Quindi non ci saranno nuove udienze nei seguenti giorni:
- 15-25 luglio;
- 3-7 settembre.
Unica eccezione sarà assicurata alle udienze per la trattazione di procedimenti urgenti e non differibili.
La misura, naturalmente, coinvolge anche gli avvocati.
La sospensione feriale dei termini processuali
La sospensione feriale dei termini processuali è stata ridotta a 30 giorni dal Decreto legge n. 134 del 2014, per tutto il mese di agosto e quindi anche il periodo di ferie di avvocati, magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili) nonché dei procuratori di Stato.
Qui Sospensione feriale per tutti gli avvocati fino al 15 settembre: i dettagli della proposta
Nel decreto viene anche stabilito che spetta agli organi di autogoverno di queste categorie adottare le misure organizzative relative al periodo feriale.
Tuttavia, molto spesso i magistrati hanno rilevato che questi termini non consentono l’effettivo godimento dei giorni di ferie previsti. Fino ad arrivare alla sentenza n. 2719/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha sancito l’inadeguatezza e l’insufficienza delle misure organizzative previste dal CSM in ordine al godimento delle ferie da parte dei magistrati. Precisamente, il Consiglio di Stato ha reputato idonei ulteriori 15 giorni “cuscinetto”: i dieci giorni finali di luglio e i primi cinque di settembre.
Nel prendere questa decisione, i giudici del Consiglio hanno richiamato l’articolo 36 della Costituzione, nel quale si legge
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi e alla sua indeclinabile finalità di riposo e ricostituzione delle energie psicofisiche del dipendente.
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