Avvocati: nuove regole per accedere all’Albo dei curatori fallimentari

Isabella Policarpio

19 Febbraio 2019 - 12:20

Con il nuovo Codice della crisi d’impresa cambiano i criteri di accesso all’Albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori fallimentari da parte degli avvocati. I dettagli.

Avvocati: nuove regole per accedere all’Albo dei curatori fallimentari

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e insolvenza del debitore introduce importanti novità rispetto alla disciplina del passato, anche in ambito di requisiti per iscriversi all’Albo dei curatori fallimentari.

Gli avvocati che intendono iscriversi all’Albo dei curatori, commissari o liquidatori fallimentari devono possedere precisi requisiti di formazione ed di onorabilità, nonché rinforzare le proprie competenze con corsi biennali in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento.

Per avere ulteriori dettagli bisognerà attendere il decreto del Ministero della Giustizia e del MEF, entro il 1° marzo 2020.

Chi può diventare curatore fallimentare?

Secondo quanto deciso dal nuovo Codice della crisi d’impresa, possono svolgere la funzione di curatore, commissario e liquidatore i seguenti soggetti:

  • coloro che sono iscritti all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi professionali associati o le società tra professionisti (a condizione che i soci siano iscritti ad uno degli albi di cui sopra);
  • coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, distinguendosi per abilità imprenditoriale.

Albo dei curatori fallimentari: nuovi requisiti di accesso

Dopo aver indicato chi può iscriversi all’Albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori, passiamo ad indicare gli altri requisiti indispensabili, che sono:

  • non versare in condizione di ineleggibilità o decadenza, ex articolo 2382 del Codice Civile;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria;
  • non aver subito una condanna con sentenza passata in giudicato (eccetto l’ipotesi di riabilitazione in materia tributaria, finanziaria e bancaria);
  • non aver riportato una sanzione disciplinare superiore a quella minima prevista dall’ordine professionale di appartenenza.

Curatori fallimentari: la formazione obbligatoria

Il sopra citato articolo 365 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza subordina l’iscrizione all’Albo all’assolvimento di precisi obblighi di formazione. Nel dettaglio i curatori, commissari e liquidatori devono:

  • partecipare ad un corso di perfezionamento della durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento;
  • svolgere un tirocinio presso un curatore fallimentare o un commissario giudiziario della durata non inferiore a 6 mesi;
  • acquisire un aggiornamento biennale della durata non inferiore a 40 ore in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento.

Le linee guida per la definizione dei programmi e dei corsi da destinare ai curatori verrà stabilita dal Scuola superiore della Magistratura.

Nonostante le nuove regole, in occasione del primo popolamento dell’Albo saranno accettati tutti i professionisti che sono stati nominati curatori, commissari o liquidatori negli ultimi 4 anni.

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