La difesa in un processo penale può essere assunta da un avvocato di fiducia o da uno d’ufficio. I professionisti che svolgono il lavoro d’ufficio rischiano spesso di contrarre crediti con i clienti: in che modo potranno ottenere quanto gli spetta?
L’avvocato d’ufficio viene assegnato all’imputato dall’autorità giudiziaria e quindi a differenza dell’avvocato di fiducia non viene scelto dal cittadino.
Può capitare che l’imputato a cui l’avvocato è stato assegnato non paghi quanto dovuto al legale che diventa così creditore verso i suoi clienti. Per capire come si arriva a questo, bisogna partire dal presupposto che nel processo penale la difesa tecnica è obbligatoria: il cittadino indagato o imputato di un reato è obbligato ad avere un avvocato difensore.
Nel caso non rispondesse all’invito del giudice di procurarsi un legale di fiducia, l’autorità giudiziaria ne nomina uno scelto dalla lista degli avvocati che esercitano la professione in ambito penalistico e che si sono resi disponibili a prendere in carico difese d’ufficio.
In merito alla retribuzione di questi legali possono sorgere dei problemi e non è raro che i clienti contraggano debiti cospicui nei loro confronti; ma chi è tenuto alla restituzione di queste somme in modo che il lavoro fatto non vada perduto?
Retribuzione obbligatoria
Innanzitutto andrà chiarito che il difensore d’ufficio come qualsiasi altro avvocato gode del diritto alla retribuzione; il fatto che sia stato scelto dal giudice e non dallo stesso cittadino interessato non inficia questo diritto.
Anche in questo caso infatti l’imputato ha goduto della prestazione professionale dell’avvocato e ha l’obbligo di pagare le spese legali che spettano al professionista.
L’avvocato d’ufficio quindi non è un avvocato gratuito e ha la possibilità, quanto quello di fiducia, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se sussistono i requisiti previsti dalla legge.
Gran parte degli avvocati penalisti assume la difesa sia come avvocato di fiducia che come avvocato d’ufficio a seconda delle circostanze ma l’imputato è libero di rivolgersi a un avvocato fiduciario in qualsiasi momento, anche dopo l’assegnazione di quello d’ufficio.
Avvocati creditori
Capita spesso che l’imputato a seguito della causa non paghi il legale che lo ha difeso e che quindi gli avvocati d’ufficio siano creditori nei confronti di molti clienti. Per sanare questi debiti e incentivare gli avvocati a svolgere anche il lavoro d’ufficio si è trovata una soluzione molto efficace.
La somma derivata dai crediti non riscossi dagli avvocati difensori d’ufficio può essere utilizzata per pagare imposte e tasse, IVA inclusa, e i contributi previdenziali ai dipendenti.
Questa procedura prende il nome di “compensazione dei debiti fiscali” e vi rientrano anche i crediti che vengono liquidati a favore di avvocati difensori d’ufficio per le attività svolte nel processo penale.
La suddetta procedura è riportata dalla Circolare dell’8 giugno diramata dal Ministero della Giustizia in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
Questa comunicazione si è resa necessaria a causa delle numerose segnalazioni recapitate alla Direzione generale della giustizia civile che hanno sottolineato come presso alcuni Uffici giudiziari non venissero ammessi alla procedura di compensazione i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell’ambito del processo penale quali difensori d’ufficio.
Onorari compensabili: quali casi
In tema di compensazione del credito si può procedere in questo modo in particolare nel caso in cui:
- “il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (art. 116 d.P.R. n. 115/2002);
- qualora l’assistito sia “persona irreperibile” (art. 117 d.P.R. cit.).
Secondo quanto enunciato dalle suddette norme quindi al verificarsi di tale circostanze l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
La Circolare aggiunge poi che, secondo quanto previsto dal d.m. 15 luglio 2016, bisogna dare agli avvocati la possibilità di compensare eventuali crediti per spese, diritti e onorari sorti, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione.
Questi crediti saranno compensati “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA)” e sarà possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione dei crediti stessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA