Nuovo bilancio per le microimprese a partire dal 2016: è l’effetto del recepimento della direttiva contabile 34/13. Cosa sono le microimprese? In cosa consiste il nuovo bilancio microimprese 2016? Ecco tutte le novità.
Con il recepimento della direttiva comunitaria 34/2013 è stata riformata la normativa civilistica contabile sul bilancio di esercizio per le microimprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter del codice civile. Ecco la nuova normativa sul bilancio delle microimprese.
Cosa sono le microimprese?
Le microimprese sono quelle società che nel primo esercizio di attività, o successivamente per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo stato patrimoniale uguale ad euro 175.000;
- totale ricavi delle vendite e delle prestazioni uguale ad euro 350.000 euro;
- 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Cos’è il nuovo bilancio microimprese che potrà essere redatto dal 2016?
Le microimprese redigono il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In particolare, lo stato patrimoniale ed il conto economico verranno compilati secondo i classici schemi previsti dalla normativa civilistica nazionale (plasmata a sua volta sull’impianto previsto dalla IV direttiva comunitaria in tema di bilanci e revisione contabile).
La grande novità dei bilanci delle microimprese è rappresentata dall’esonero dalla nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono correttamente riportati i conti d’ordine.
Nuovo bilancio micro imprese 2016: la condizione necessaria sono i conti d’ordine
Affinché le micro imprese possano redigere il nuovo bilancio 2016 senza la nota integrativa è necessario che i conti d’ordine siano riportati correttamente nello stato patrimoniale. Ma cosa sono i conti d’ordine?
I conti d’ordine sono delle annotazioni riportate in calce allo stato patrimoniale relative a quelle informazioni non desumibili dalla semplice lettura dei dati numerici contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 2424, comma 3, del codice civile:
“in calce allo stato patrimoniale, devono risultare le informazioni relative alle garanzie prestate, direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine” .
In altre parole, il nuovo bilancio 2016 per le micro imprese potrà godere delle semplificazioni previste soltanto se il relativo stato patrimoniale riporterà correttamente tutte le informazioni inerenti:
- le garanzie prestate dalla società ai terzi (sia reali che personali);
- i beni di terzi presso la società, cioè quelli che a vario titolo (deposito, lavorazione, ecc.) si trovano presso l’impresa;
- gli impegni, cioè le obbligazioni dell’impresa nei confronti di terzi, si pensi al caso tipico dei beni in leasing che vengono utilizzati dall’impresa ma che passano di proprietà solo dopo l’avvenuto (eventuale) riscatto.
Bilancio micro imprese 2016: cosa succede se si superano i limiti?
Le micro imprese che si avvalgono delle nuove esenzioni devono presentare il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435 bis codice civile) ovvero ordinaria (artt. 2424-2425-2427 codice civile) qualora per il secondo esercizio consecutivo superino due dei tre limiti citati in precedenza.
Nel corso del 2016 sono attesi, infine, tutti gli aggiornamenti dei principi contabili OIC necessari per adattare la nuova normativa alla prassi contabile professionale. Oltre al tema del bilancio delle microimprese, sarà interessante seguire il lavoro di aggiornamento relativo alle nuove versioni del bilancio in forma abbreviata e del rendiconto finanziario.
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