Secondo quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Cosenza il pagamento del bollo auto si prescrive se non si riceve una cartella esattoriale entro tre anni dalla data di scadenza del pagamento. Ecco perché.
La sentenza 1711/15 emessa dal Tribunale di Cosenza rifacendosi ad altre due sentenze della Corte di Cassazione riaccende la disputa relativa alla prescrizione del bollo auto e ai tempi con i quali Equitalia deve emettere la cartella di pagamento.
Quali sono dunque i tempi di prescrizione? E come dovrebbe comportarsi Equitalia nel richiedere il pagamento del bollo?
Bollo auto, quando bisogna pagarlo?
Innanzitutto è bene precisare quando il bollo auto dovrebbe essere pagato. Per non rischiare sanzioni e interessi di mora il bollo andrebbe pagato entro il mese successivo a quello di scadenza.
Un bollo in scadenza a giugno 2015, ad esempio, andrebbe pagato entro il 31 luglio 2015, e così via.
Bollo auto, quando cade in prescrizione il mancato pagamento?
Se non si paga il bollo auto entro i termini stabiliti si incorre nel rischio di vedersi recapitare una cartella esattoriale da parte di Equitalia. Anche per quanto riguarda il mancato pagamento del bollo auto, tuttavia, esiste un termine di prescrizione che viene fissato a tre anni o, meglio, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento.
Per un bollo in scadenza a giugno 2015, dunque, il termine di prescrizione cadrà il 31 dicembre del 2015.
Bollo auto, quando Equitalia può emettere la cartella di pagamento?
Con riferimento a quanto stabilito sopra Equitalia, in caso di mancato pagamento del bollo auto, potrà emettere la cartella esattoriale entro il terzo anno dalla data di scadenza del pagamento.
Bollo auto, quando scattano i termini legali di prescrizione?
Fin qui tutto sembrerebbe facile, ma ciò che apre la possibilità a diversi scenari è il dilemma della doppia notifica, comune a diversi atti giudiziari e amministrativi.
Esistono infatti due date: quella in cui l’addetto di Equitalia consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, e quella in cui l’atto arriva materialmente nelle mani del contribuente interessato.
Solitamente i termini di pagamento scattano nel momento della ricezione materiale della cartella da parte del contribuente e quindi, di conseguenza, anche i tre anni della prescrizione dovrebbero scattare da quel momento.
Proprio su questa linea interpretativa si inserisce la sentenza del Tribunale di Cosenza sopra citata che ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva ricevuto la cartella di pagamento trascorsi i tre anni.
Il Tribunale di Cosenza, rifacendosi a due sentenze della Cassazione, ha stabilito che il principio della doppia notifica vale soltanto per atti tributari la cui notifica è prevista a pena di decadenza e non anche per la decorrenza dei termini di prescrizione.
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