Bonus centri estivi 2021: domande entro il 15 luglio. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

14 Luglio 2021 - 13:55

Bonus centri estivi 2021: imminente la scadenza per le domande fissata al 15 luglio. C’è ancora un po’ di tempo per provvedere secondo le istruzioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 2433 del 28 giugno.

Bonus centri estivi 2021: domande entro il 15 luglio. Istruzioni INPS

In scadenza le domande per il bonus centri estivi 2021 che vanno inviate all’INPS entro giovedì 15 luglio come stabilito dallo stesso Istituto.

Il bonus centri estivi, da fruire in alternativa al bonus baby sitter, è stato rinnovato per il 2021 dal decreto Covid di marzo convertito nella legge n.61 del 6 maggio 2021. Consiste in un’erogazione di denaro a copertura delle spese per la frequenza dei figli conviventi minori dei centri estivi entro il 30 giugno 2021.

Il bonus centri estivi può arrivare fino a 100 euro settimanali ma nella domanda andrà riportata la documentazione attestante la frequenza.

Per la fruizione del bonus per i servizi di baby sitting l’INPS aveva già pubblicato la circolare n.58 del 14 aprile 2021 e poi con il messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021 ha fornito le istruzioni per fare domanda per il bonus centri estivi 2021 e servizi integrativi per l’infanzia.

Vediamo come fare domanda entro domani 15 luglio 2021.

Bonus centri estivi 2021: requisiti per la domanda

Per fare domanda per il bonus centri estivi 2021 occorre avere determinati requisiti che l’INPS ricorda nel messaggio del 28 giugno.

Prima di tutto il bonus centri estivi, in alternativa al bonus baby sitter, spetta in presenza di figli conviventi che abbiano meno di 14 anni e in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a prescindere dall’età del figlio.

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021 come specifica l’INPS, riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Sottolinea l’INPS nel messaggio che “su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL. Ciò, non solo in ragione del dato letterale della norma, ma anche in considerazione della circostanza che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell’infanzia.”

Bonus centri estivi 2021: come fare domanda

Il bonus centri estivi 2021 viene accreditato, nella misura pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, a domanda direttamente al richiedente.

L’INPS spiega come fare domanda per il bonus centri estivi ricordando primariamente quali servizi sono previsti e la documentazione da allegare.

È possibile presentare la domanda di bonus allegando alla stessa la documentazione attestante l’iscrizione ai centri estivi e strutture come per esempio:

  • fatture;
  • ricevute di pagamento o di iscrizione.

Nella domanda per il bonus centri estivi occorre indicare i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

Nella richiesta dovranno essere indicati anche:

  • il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta;
  • il tipo di struttura.

La struttura va indicata scegliendola tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

La domanda per il bonus centri estivi potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021 mediante una delle seguenti due modalità:

  • servizio web sul sito dell’Istituto (clicca qui) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
  • patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I cittadini che vogliono presentare domanda attraverso l’applicazione web possono accedere al servizio autenticandosi tramite:

  • SPID almeno di livello 2;
  • Carta di identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020.

Il bonus centri estivi 2021 viene erogato mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Il tipo di accredito viene scelto dal richiedente all’atto della domanda. Lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente.

L’INPS ricorda che il bonus centri estivi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e precisa:

“Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.”

Per maggiori dettagli sul bonus centri estivi fruito entro il 30 giugno e con domanda da presentare entro il 15 luglio, compatibilità e incompatibilità specifiche, rimandiamo al testo completo del messaggio dell’INPS che alleghiamo di seguito.

Messaggio numero 2433 del 28-06-2021
Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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