Il CCNL agricoli e florovivaisti rappresenta un accordo di riferimento per un gran numero di aziende operanti in Italia. Ecco perché appare opportuno parlarne e considerarne alcuni aspetti essenziali.
I contratti collettivi nazionali di lavoro sono le fonti normative con le quali le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) predispongono, in modo concorde, le regole inerenti al rapporto di lavoro.
Di seguito intendiamo volgere l’attenzione al CCNL operai agricoli e florovivaisti, onde coglierne le caratteristiche essenziali e la struttura. Com’è articolato? Quali sono le parti che lo compongono? Perché è così importante nella disciplina dei rapporti di lavoro nel campo dell’agricoltura? Scopriamolo in questa sintetica guida pratica.
CCNL agricoli e florovivaisti: il contesto di riferimento
Lo abbiamo appena accennato: il CCNL è una fonte del diritto del lavoro che, insieme ad altre fonti quali in primis la Costituzione italiana e lo Statuto dei lavoratori, si occupa di disciplinare i rapporti di lavoro di un determinato settore.
In altre parole, il CCNL è da intendersi altresì come il macro contratto di categoria, sottoscritto tra organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e sindacati. Questi ultimi sono coloro che rappresentano i lavoratori e ne difendono di fatto gli interessi in sede di redazione del CCNL. Mentre, tra le prime, abbiamo ad esempio Confcommercio o Confindustria.
Di fatto, i CCNL costituiscono documenti che regolano i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori di un settore. Ciò vale ovviamente anche per il CCNL operai agricoli e florovivaisti.
In linea generale, le citate parti debbono trovare un punto di incontro tra gli interessi datoriali e gli interessi e diritti dei lavoratori stessi. Chiaramente, la finalità primaria è dunque individuare dei parametri validi ed efficaci per tutti i datori di lavoro di un certo settore e i lavoratori inquadrati nell’identico livello.
Lo rimarchiamo: redigere un contratto collettivo nazionale di lavoro significa garantire condizioni uguali a parità di inquadramento. Ciò ovviamente vale anche per il CCNL agricoli e florovivaisti, sopra citato. Non sorprende che i sindacati abbiano un ruolo essenziale per la tutela dei lavoratori: il datore di lavoro è da sempre ritenuto la parte “forte” nel rapporto di lavoro. Ne consegue che, se avesse totale potere decisionale in termini di inquadramento dei lavoratori, retribuzione, modalità di maturazione e fruizione delle ferie, il rapporto di lavoro sarebbe assai sbilanciato proprio a favore dell’azienda.
Un altro motivo per cui è opportuno trovare un compromesso tra i soggetti che stipulano l’accordo è che, se così non fosse, vi sarebbero conseguenze negative anche per il mercato del lavoro, considerato nel suo complesso. Infatti, se il datore di lavoro facesse valere condizioni salariali a sua discrezione, darebbe luogo ad un fenomeno di concorrenza sleale nei confronti di dovesse applicare condizioni economiche diverse.
Ricordiamo altresì che, in linea generale, la contrattazione collettiva si può avere a diversi livelli:
- interconfederale, la cui finalità è la determinazione di regole generali, inerenti l’insieme dei lavoratori al di là del settore produttivo di appartenenza;
- nazionale di categoria (appunto i CCNL);
- territoriale interconfederale e di categoria;
- aziendale di categoria.
CCNL agricoli e florovivaisti: alcune importanti novità introdotte nel testo
A seguito di una trattativa anche tesa e connotata da momenti in cui trovare un compromesso pareva cosa assai ardua, il 19 giugno 2018 è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, valevole per il quadriennio 2018-2021.
Si tratta di un testo sottoscritto da CIA, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Coldiretti, C.I.A., FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, il quale ha le caratteristiche di estendere la sfera di applicazione e di predisporre aumenti retributivi.
Non solo. Vi sono alcuni punti di assoluta importanza, i quali attengono alle novità introdotte nell’organizzazione del lavoro. In particolare, nell’ambito del CCNL operai agricoli e florovivaisti sono incluse:
- una maggiore flessibilità nella distribuzione dell’orario settimanale di lavoro, per il tramite dell’ampliamento delle causali che possono dar luogo all’interruzione dell’attività di lavoro stessa;
- l’estensione del sistema della banca ore agli operai dell’ambito;
- nuove misure in materia di welfare.
Un’altra rilevante novità attiene al tema della rappresentanza. Infatti, al CCNL agricoli e florovivaisti è stata allegata un’intesa, che è di fatto parte integrante dello stesso, in merito alla cd. rappresentanza delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere la contrattazione collettiva del settore. Ciò nella chiara finalità di limitare il rischio di proliferazione della contrattazione sottoscritta da parte di soggetti senza effettiva rappresentatività, e di proteggere così i diritti dei lavoratori e la leale concorrenza tra le aziende. Infatti, non bisogna dimenticare che quello dell’agricoltura, è e resta un settore dell’economia italiana, assai esposto al rischio di pratiche irregolari.
CCNL agricoli e florovivaisti: la struttura del contratto in sintesi
Riportiamo di seguito la struttura generale del contratto in oggetto, suddiviso in 94 articoli, dieci titoli e vari allegati:
- Titolo I - Parte introduttiva;
- Titolo II - Relazioni sindacali;
- Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro;
- Titolo IV - Classificazione del personale;
- Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro;
- Titolo VI - Norme di trattamento economico;
- Titolo VII - Previdenza, assistenza, tutela della salute;
- Titolo VIII - Sospensione, risoluzione del rapporto e provvedimenti disciplinari;
- Titolo IX - Diritti sindacali;
- Titolo X - Norme finali.
Nel CCNL agricoli e florovivaisti troviamo dunque la consueta suddivisione tra parte normativa e parte economica. Nella prima vi sono i criteri generali di gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio quelli relativi a ferie e permessi; mentre nella parte economica abbiamo le disposizioni relative alla retribuzione dei lavoratori. Chiaro che le norme della parte economica stabiliscono che ad ogni lavoratore inquadrato in un certo livello corrisponda la stessa retribuzione.
CCNL agricoli e florovivaisti: oggetto del contratto e durata
Il CCNL agricoli e florovivaisti è frutto dell’applicazione dell’accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, e si applica in tutto il territorio della Repubblica italiana.
In particolare - come risulta dall’art. 1 del testo - il presente contratto collettivo disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le aziende condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che compiono attività agricole, e attività affini e connesse – incluse le aziende
florovivaistiche e le imprese che compiono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
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Il CCNL agricoli e florovivaisti si applica, in particolare, alle aziende considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti. Tra esse menzioniamo, a titolo meramente esemplificativo le aziende ortofrutticole; le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici; le aziende vitivinicole; le aziende agrituristiche.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale (art. 2 CCNL agricoli e florovivaisti).
All’art. 3 del testo, vi sono fondamentali disposizioni in merito alla sfera di applicazione temporale del CCNL in oggetto. In particolare, vi si trova scritto che il presente contratto:
- sostituisce in ogni sua parte quello firmato il 22 ottobre
2014 e contestualmente sottoscritto dalle stesse parti contraenti; - ha durata quadriennale;
- decorre dal primo gennaio 2018, con scadenza il 31 dicembre 2021.
Attenzione però: nello stesso art. 3 del CCNL agricoli e florovivaisti è indicato che il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Altrimenti vale il meccanismo del rinnovo tacito di anno in anno.
All’ultimo comma dell’art. 3 inoltre le parti firmatarie precisano che il contratto in questione manterrà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo testo.
Infine, sul piano dell’efficacia del CCNL agricoli e florovivaisti, l’art. 4 chiarisce che le norme del contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente verso i datori di lavoro e i lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.
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