Cassa integrazione: INPS annuncia la possibilità di presentare una domanda integrativa con causale Covid per il periodo soggetto a un vuoto normativo come denunciato da Unimpresa. Vediamo nel dettaglio le istruzioni contenute nella circolare n.72 del 29 aprile 2021.
Cassa integrazione: è possibile fare domanda integrativa per la prestazione con causale Covid-19 come da istruzioni INPS contenute nella circolare n.72 del 29 aprile 2021 e superare così il buco di marzo denunciato da Unimpresa con un taglio in busta paga stimato fino a 280 euro.
Il riferimento è alle nuove settimane di cassa integrazione introdotte dal decreto Sostegni n.41/2021.
INPS con la circolare, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra nel dettaglio le novità cercando anche di chiarire come superare il buco di copertura per le nuove domande di cassa integrazione per mancata continuità con le precedenti disposizioni e nel dettaglio con le 12 settimane di CIGO, ASO e CIGD introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
A lanciare l’allarme del buco di cassa integrazione per 6 milioni di lavoratori era stata, come abbiamo detto, Unimpresa. INPS aveva introdotto dei primi chiarimenti con un comunicato del 19 aprile annunciando la successiva circolare in oggetto.
Vediamo allora come risolve l’Istituto e come fare domanda integrativa per il buco di marzo nella cassa integrazione del decreto Sostegni con causale Covid-19.
Cassa integrazione, domanda integrativa con causale Covid-19: a chi spetta
Vediamo ora per la cassa integrazione la domanda integrativa a chi spetta, vale a dire perché e per chi si andrebbe a creare il vuoto normativo che INPS, su parere conforme del ministero del Lavoro, va a colmare.
Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto Sostegni, ricorda INPS nella circolare n.72 del 29 aprile, prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio aveva inoltre introdotto per tutte queste tipologie di cassa integrazione 12 settimane da utilizzare:
- per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorsi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la CIGO;
- per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorsi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per la CIG in deroga e assegno ordinario.
INPS interviene in merito alla discrepanza tra le norme:
“In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021 n.d.r.), atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate - al massimo - il 25 marzo 2021.”
E specifica l’Istituto:
“In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.”
Come hanno già osservato gli esperti, come il noto consulente del Lavoro Enzo De Fusco, resta il vuoto nel periodo che va dal 26 marzo al 28 marzo 2021 per la cassa integrazione cui la nuova circolare non pone rimedio con la domanda integrativa.
leggi anche
Cassa integrazione, si cambia: da aprile nuovi servizi INPS per domande e pagamenti. Ecco quali sono
Cassa integrazione Covid: come fare la domanda integrativa
INPS spiega quindi per la cassa integrazione come fare domanda integrativa con causale Covid-19 e recuperare così i giorni scoperti dall’ammortizzatore sociale. Sempre nella circolare n.72 del 29 aprile ricorda che i datori di lavoro possono inviare la domanda di cassa integrazione per le settimane del decreto Sostegni con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.
Per quanto concerne le aziende che presentano il buco nella cassa integrazione che abbiamo sopra illustrato INPS specifica nella circolare che i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, “possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.”
E aggiunge:
“In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.”
Il termine per l’invio delle domande integrative di cassa integrazione, come per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, è fissato al 31 maggio 2021. Il termine decadenziale è sempre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche se il decreto Sostegni stabilisce che in sede di prima applicazione il termine è la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore dello stesso, ma ricorda INPS:
“Atteso che detta previsione, come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, non concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di “aprile 2021”. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.”
Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della circolare n.72 di INPS del 29 aprile che alleghiamo di seguito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA