Il giudice popolare è un cittadino che partecipa al giudizio penale della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’appello insieme al magistrato togato. Requisiti e modalità di nomina.
Per diventare giudice popolare bisogna iscriversi nelle liste apposite del Comune di residenza e sperare di essere sorteggiati una volta che sono stati stilati gli elenchi definitivi.
Infatti, il sindaco provvede ad inviare gli elenchi ai tribunali della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’appello, dove, mediante estrazione, vengono nominati i giudici popolari chiamati ad affiancare i magistrati togati nel corso del giudizio.
I giudici popolari prendono decisioni sia su questioni di fatto che di diritto, partecipano alle udienze ed alle decisioni contenute nelle sentenze, accrescendo la capacità tecnica del collegio giudicante. Detto in altre parole, il giudice popolare offre le sue competenze per dirimere la questione nel merito, pur non essendo un esperto del diritto.
COME DIVENTARE GIUDICE POPOLARE: REQUISITI E COMPITI
Requisiti per la nomina di giudice popolare
Ogni Corte d’Assise ed ogni Corte d’Assise d’appello si avvale di una lista di giudici popolari, ordinari e supplenti, in funzione integrativa dei magistrati togati, ovvero quelli di carriera che esercitano la funzione giurisdizionale in modo non saltuario.
Può diventare giudice popolare chi possiede i seguenti requisiti:
- la cittadinanza italiana;
- il possesso dei diritti civili e politici;
- una condotta morale impeccabile;
- età compresa tra i 30 ed i 65 anni;
- titolo di scuola media di primo grado per i giudici popolari della Corte d’Assise e titolo di scuola media di secondo grado per quelli in Corte d’Assise d’appello.
Non possono svolgere la funzione di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze di polizia;
- i membri di culto.
Giudice popolare: come avviene la nomina?
Con scadenza biennale, i sindaci invitano coloro che sono in possesso dei requisiti e coloro che sono già iscritti agli albi dei giudici popolari a chiedere l’iscrizione nell’elenco integrativo dal quale verranno nominati i giudici popolari. Il sindaco deve formare due elenchi, uno per la Corte d’Assise ed uno per la Corte d’Assise d’appello, ed inviarli al tribunale competente per territorio. Qui un’apposita commissione provvede ad unificare gli elenchi e a comporre:
- l’elenco di tutte le persone che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise;
- l’elenco di tutte le persone che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’appello.
Successivamente gli elenchi vengono trasmessi ed affissi all’albo pretorio e, dal giorno dell’affissione decorre il termine di 15 giorni per presentare reclamo contro omissioni, cancellazioni o iscrizioni indebite. Se non ci sono reclami, gli elenchi vengono inviati nei tribunali delle Corti d’Assise, dove subiscono un ulteriore controllo.
A questo punto si procede con la formazione degli albi definitivi: i giudici popolari vengono numerati e ordinati secondo l’alfabeto, unificando gli elenchi dei diversi mandamenti.
Ultimo passaggio è l’operazione di sorteggio, che avviene in udienza pubblica con un’urna contenente tanti numeri quanti sono i giudici popolari compresi negli elenchi. Il nominativo che corrisponde al numero sorteggiato va a formare la lista definitiva. Con la stessa modalità si procede anche all’estrazione dei giudici popolari supplenti.
Come si svolge l’ufficio di giudice popolare
Chi ottiene l’iscrizione definitiva nella lista generale dei giudici popolari è destinato a prestare servizio nel biennio successivo. In pratica, la Corte d’Appello e la Corte d’Assise d’appello estraggono 50 nominativi ogni 3 mesi. L’udienza viene fissata entro 5 giorni dall’estrazione ed i giudici popolari prescelti vengono convocati mediante gli agenti di forza pubblica oppure oralmente.
La nomina di giudice popolare dura 3 mesi (salvo la prosecuzione del processo) e produce l’effetto di obbligare il prescelto a partecipare al giudizio, a meno questi non abbia un valido motivo (ad esempio motivi di salute certificati dal medico) per non prendervi parte.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: infatti chi non si presenta, senza un giustificato motivo, è condannato al pagamento di una cifra che va da 2,59 euro a 15,49 euro cui si aggiungono le eventuali spese della sospensione e del rinvio del dibattimento.
Giudice popolare: il compenso
I giudici popolari nominati hanno diritto ad un compenso giornaliero e al rimborso delle spese sostenute per il viaggio quando l’ufficio viene prestato fuori dal comune di residenza.
In particolare, ai giudici popolari spetta un rimborso di 25,82 euro per ogni giorno effettivo di esercizio della funzione. Tuttavia il rimborso aumenta quando l’ufficio viene coperto da lavoratori autonomi o dipendenti che non hanno diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la funzione di giudice popolare: in questo caso il rimborso ammonta a 51,65 euro per le prime cinquanta sedute e 56,81 euro per le udienze successive alla cinquantesima.
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