Quali sono i presupposti per poter attivare un procedimento di inabilitazione davanti al tribunale e ottenere la nomina di un curatore?
L’inabilitazione è un strumento di protezione a favore di soggetti che si trovano in condizioni psicofisiche non talmente gravi da giustificare la privazione totale della capacità di agire.
Si definisce capacità di agire la capacità, acquisita con la maggiore età, di porre in essere in modo valido, atti idonei a produrre effetti giuridici.
Vi sono persone che per il loro stato di infermità mentale necessitano dell’assistenza di un curatore, nominato dal Tribunale che si occupi dei loro interessi. I soggetti a favore dei quali è prevista l’inabilitazione non sono in grado di comprendere il valore degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, per il compimento dei quali necessitano dell’assistenza di un curatore.
Soggetti che possono essere inabilitati
Possono beneficiare del provvedimento di inabilitazione:
- gli infermi di mente non talmente gravi che quindi non necessitano della misura dell’interdizione che priva questi soggetti totalmente della la capacità di agire;
- i prodighi che sperperano il loro patrimonio, esponendo se stessi e la famiglia a seri pregiudizi di ordine economico;
- coloro che fanno abituale abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, esponendo anche in questo caso sè e la famiglia a grave pregiudizio economico
- i sordi e ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia qualora non abbiano ricevuto un’educazione tale da far acquisire la capacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
L’inabilitazione può essere pronunciata anche nei confronti di un soggetto di 17 anni ma produrrà i suoi effetti dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
Chi può domandare l’inabilitazione di un familiare
L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dai seguenti soggetti:
- lo stesso inabilitando;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il pubblico ministero.
Effetti della sentenza di inabilitazione
A fronte del provvedimento di inabilitazione l’inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione in quanto privato parzialmente della sua capacità di agire.
Gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere validamente compiuti solo con l’assistenza e il consenso di un curatore, salve eventuali eccezioni disposte dal giudice stesso.
Revoca dell’inabilitazione
Qualora i presupposti che hanno giustificato la sentenza di inabilitazione venissero meno nel corso del tempo, il provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento con sentenza del giudice, previa istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.
Il tribunale potrà in ogni caso ritenere opportuno che l’inabilitato debba essere assistito da un amministratore di sostegno. In tal caso tutta la documentazione verrà inviata al giudice tutelare per l’apertura della relativa procedura.
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