Chi è in ospedale può votare? Si può esercitare il diritto di voto anche quando la struttura è in un Comune diverso da quello di residenza?
Le elezioni politiche 2022 si avvicinano, manca meno di una settimana all’apertura dei seggi. Anche chi è ricoverato in ospedale e quindi è impossibilitato ad andare al seggio può esercitare il diritto al voto. Questo anche se la struttura ospedaliera si trova in un Comune diverso da quello di residenza del paziente.
Per permettere di votare anche a chi è ricoverato, la legge stabilisce che possono essere predisposti dei seggi elettorali all’interno della struttura e che il voto proceda sotto la supervisione del coordinatore infermieristico, del Presidente del seggio, dello scrutatore e di un segretario. Vediamo dunque come vota chi è ricoverato in ospedale e come vota chi si trova nei reparti Covid.
Chi è in ospedale può votare?
Con l’avvicinarsi delle elezioni in molti si stanno chiedendo se le persone ricoverate in ospedale, sia nei reparti Covid che in quelli ordinari, possano votare: in linea generale sì.
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In generale anche chi è ricoverato in un ospedale, in una casa di riposo o in un istituto per tossicodipendenti o alcolisti può votare se munito di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido che ne permetta l’identificazione.
Come vota alle elezioni chi è in ospedale?
La legge stabilisce che ogni cittadino, dopo il compimento del 18° anno di età, ha il diritto/dovere di votare recandosi presso il seggio elettorale di riferimento, stabilito in base al luogo di residenza. Ma come vota chi è in ospedale?
Secondo la legge italiana, chi è ricoverato in ospedale o in altre strutture (ad esempio nelle case di riposo) può votare anche fuori dal Comune di residenza, come anche:
- i militari;
- i naviganti;
- i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione;
- le forze dell’ordine.
Tuttavia, chi è ricoverato in ospedale può votare solo se ne abbia fatto esplicita richiesta al Sindaco del Comune dove ha la residenza, mediante un’apposita dichiarazione scritta dove esprime la volontà di voto. Tale dichiarazione deve avere l’attestazione del direttore sanitario della struttura in cui l’elettore è ricoverato e deve essere consegnata non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione. Dopo la comunicazione, il Sindaco provvede a:
- includere i nomi dei pazienti richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezione e a consegnarli a ciascun presidente di sezione;
- rilasciare ai richiedenti un’attestazione in cui dichiara l’avvenuta inclusione degli elenchi.
Quando il luogo di cura si trova in un Comune diverso rispetto a quello di residenza, il Sindaco che ha ricevuto la richiesta deve far pervenire gli elenchi ai Sindaci dei Comuni dove sono ubicate le strutture ospedaliere. Questa attestazione autorizza il paziente ricoverato a votare nel luogo di cura.
Al momento del voto, il paziente ricoverato deve mostrare la tessera elettorale, un documento valido ai fini della votazione e, se si trova in un Comune diverso da quello di residenza, l’attestazione rilasciata dal Sindaco. Ciechi, amputati e persone con altri impedimenti fisici invece possono votare con il voto assistito.
Prima di predisporre i seggi, 4 o 5 giorni antecedenti alla votazione, il coordinatore infermieristico della struttura deve raccogliere la volontà dei pazienti che desiderano votare, attraverso la compilazione di una scheda dove deve riporta i nominativi di chi vuole votare e di chi invece preferisce astenersi.
Il giorno della votazione, nella struttura di ricovero viene predisposto un seggio elettorale organizzato come un comune seggio. I pazienti che possono muoversi potranno votare recandosi al seggio elettorale predisposto all’interno della struttura, invece chi è allettato può votare nella propria stanza: il responsabile del seggio della struttura e il coordinatore hanno il compito di recarsi nelle stanze di degenza, raccogliere i voti, inserirli nell’urna e prendere le firme dei votanti nell’apposito registro.
I seggi elettorali all’interno della struttura ospedaliera/casa di riposo variano in base al numero dei posti letto presenti. Dunque i seggi sono così ripartiti:
- in strutture con almeno 200 posti letto viene predisposto un seggio ospedaliero con uguale composizione e funzioni dei seggi elettorali ordinari;
- nelle strutture con un numero di pazienti tra 100 e 199 viene predisposto un seggio speciale composto da un Presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta dei voti. Le schede contenenti il voto vengono portate nella sede della sezione elettorale e immesse nell’urna insieme alle schede degli altri elettori;
- nelle strutture con meno di 100 posti letto viene predisposto un seggio volante, ovvero un ufficio composto dal Presidente, da uno scrutatore e da un segretario addetto alla raccolta de voti. Le schede raccolte devono essere trasportate nella sezione elettorale ed essere inserite nell’urna.
Le persone non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altri impedimenti analoghi, possono votare con l’aiuto di un membro della famiglia che abbia diritto di voto oppure con l’ausilio di un altro elettore che viene scelto dal paziente in qualità di accompagnatore, purché residente in un Comune italiano e avente diritto di voto.
Quanto descritto vale anche per i pazienti tossicodipendenti e alcoldipendenti ricoverati nelle strutture di disintossicazione, sia gestite da enti pubblici che privati.
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