Chi vive in un condominio deve rispettare precise regole per sostituire il portone della propria abitazione. Ecco cosa dicono la legge e il regolamento condominiale.
Chi vive in condominio deve rispettare molte regole e accorgimenti per non alterare l’estetica del palazzo e rispettare il decoro dell’edificio. Tra questi c’è anche la scelta del portone della propria abitazione, che, per l’appunto, non è sempre rimessa al gusto personale ma deve rispettare l’armonia dell’edificio.
Molto spesso, i regolamenti condominiali contengono precise regole a riguardo, stabilendo delle limitazioni alla possibilità di cambiare portone d’ingresso su colore , grandezza e tipologia. Ma come bisogna comportarsi quando il regolamento di condominio tace a riguardo?
Vediamo quali accorgimenti seguire per sostituire il portone senza rischiare inutili liti condominiali o, peggio ancora, di dover ripristinare la porta d’ingresso precedente.
Condominio, si può cambiare il portone d’ingresso?
Se il portone d’ingresso in dotazione del condominio non piace, perché ritenuto poco sicuro, ad esempio, è facoltà del condomino provvedere alla sostituzione a sue spese; tuttavia non si tratta di una libertà incondizionata, poiché ci sono precisi obblighi di decoro da rispettare.
Infatti, ogni appartamento deve avere le stesse porte d’ingresso, o comunque, dove non è possibile provvedere in modo identico, queste devono essere simili per tipologia e colore.
Prima di procedere alla sostituzione del portone, occorre innanzitutto consultare il regolamento di condominio: qui, in genere, vengono elencati gli interventi possibili dei singoli condomini. Se il condominio detta precise regole sul colore, tipologia di maniglia ecc, i condomini non potranno discostarsene. Chi infrange le regole può essere costretto a rimuovere il nuovo portone, con un notevole spreco di tempo e denaro.
Quanto detto per il portone d’ingresso vale anche per le tende da sole, che devono rispettare le regole di colore, forma e dimensione. Qui tutti i dettagli.
Sostituire il portone d’ingresso, come comportarsi se il regolamento condominiale non dice nulla?
Come si procede alla scelta di un nuovo portone se mancano indicazioni nel regolamento di condominio?
Diciamo che, in questi casi, il condomino è comunque tenuto a non alterare il decoro architettonico dell’edificio. A tal proposito, citiamo una significativa sentenza della Corte di Cassazione (n. 1637/1983) nella quale viene stabilito che “ le modifiche sono ammesse purché non alterino la destinazione economico sociale della cosa”.
Infatti, bisogna comparare due diversi interessi: quello del condomino di apportare delle migliorie a sue spese - facoltà prevista dall’articolo 1102 del Codice civile - e quello degli altri condomini di salvaguardare l’estetica dello stabile.
Per chiarire quanto detto facciamo un esempio pratico. Un condomino cambia a sue spese il portone d’ingresso con un altro più robusto e di colore diverso dall’originale; se la differenza di colore è marginale, gli altri condomini non potranno pretenderne la rimozione, visto che le modifiche non sono tali da alterare il decoro complessivo dell’edificio. Mentre se la porta risulta notevolmente difforme, i condomini potranno prima inviare una lettera di diffida dove si chiede di ripristinare la situazione precedente, e in caso di insuccesso procedere per vie legali all’ordine di rimozione del portone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti