Congedo per le donne vittime di violenza di genere: cosa e quando spetta

Giorgia Bonamoneta

12/03/2022

Le lavoratrici vittime di violenza di genere possono richiedere fino a 3 mesi di congedo. Ecco cos’è il congedo indennizzato e come fare domanda.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere: cosa e quando spetta

Le vittime di violenza di genere molto spesso non denunciano la violenza per paura delle ripercussioni, in particolare per il rischio di perdere il lavoro. Lo stigma sociale potrebbe, allo stesso tempo, impedire alla vittima di iniziare un percorso - anche se lo volesse - per superare il trauma.

In queste condizioni, per sostenere le donne vittime di violenza di genere, esiste la possibilità di richiedere un congedo indennizzato. Una volta fatta domanda, si può ottenere un congedo dal lavoro fino a 3 mesi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Rispondiamo a cos’è, chi ne ha diritto e come si può richiedere tale indennizzo.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere: cos’è?

Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70enni (sono circa 6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. I dati appena riportati sono dell’Istat e mostrano una situazione piuttosto comune, nel quale rientrano un alto numero di donne con un lavoro.

A questo proposito, per garantire alle donne vittime di violenza la possibilità di prendersi un congedo dal lavoro (fino a 3 mesi pagati) l’articolo 24 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n.80 ha riconosciuto alle donne lavoratrici, inserite in percorsi di protezione, la possibilità di avere un congedo pagato dal lavoro. Un diritto allargato alle lavoratrici autonome nel 2016 e nel 2017 si è allargato ancora alle lavoratrici del settore domestico.

Il congedo può essere fruito per un periodo di massimo 3 mesi ed entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione. Si può ottenere per i giorni di lavoro e non per i giorni festivi o di aspettativa.

Il congedo può essere fruito:

  • per un massimo di tre mesi
  • per giornate lavorative
  • in modalità giornaliera e oraria

Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza: a chi è rivolto

I numeri delle violenze di genere sono estremamente alti, a dimostrare che il fenomeno esiste, è piuttosto consistente, ma piuttosto sottovalutati. Per garantire i diritti delle donne vittime di violenza, quali per esempio la possibilità di essere esonerate dal lavoro, esiste tale congedo.

Chi può avvalersi di questo congedo? Ecco una breve lista:

  • lavoratrici dipendenti;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
  • lavoratrici autonome;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Inoltre, per poter usufruire del congedo, occorre che la lavortrice sia inserita in un percorso, in un centro antiviolenza o in una Casa Rifugio.

Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza: quanto spetta

Il congedo pagato permette di avere corrisposto il 100% dell’ultima retribuzione. Sul sito dell’Inps si legge che “questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo”.


Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza: come fare domande

Per compilare la domanda di congedo indennizzata si deve accedere al sito dell’Inps. Nel cassetto dedicato, si può compilare la domanda e inviarla. In alternativa si può fare domanda tramite il numero 803 164 da rete oppure al numero 06 164 164 da rete mobile.

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