Contratti a canone concordato non assistiti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessaria l’attestazione al fine di beneficiare delle agevolazioni previste.
Contratti a canone concordato non assistiti: con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per questi tipi di contratto è obbligatoria l’attestazione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito ad un quesito posto da un’associazione che, oltre a volere sapere se l’attestazione nei contratti a canone concordato “non assistiti” sia o meno obbligatoria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, chiedeva se questa deve essere allegata al contratto di locazione.
L’Agenzia nel fornire le risposte all’istante si rifà al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del MEF, il DM 16 gennaio 2017, che definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.
Contratti a canone concordato: obbligatoria l’attestazione per i “non assistiti”
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018 fornisce alcuni chiarimenti in materia di contratti a canone concordato.
Prima di rispondere ai quesiti che le sono stati posti dall’istante, l’Amministrazione finanziaria riprendendo la normativa che disciplina la materia.
L’attestazione, che deve esser rilasciata dalle organizzazioni edilizie maggiormente rappresentative a livello territoriale, ha la funzione di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato.
Per rispondere poi al quesito che le è stato posto dall’associazione viene chiarito che nei contratti a canone concordato “non assistiti” l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento necessario” per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato tra cui:
- l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca;
- l’ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario;
- il corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70%.
L’attestazione non è necessaria invece per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali rispetto ai contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017.
Per ciò che concerne il secondo quesito posto dall’istante, ovvero se è necessario allegare l’attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione, l’Agenzia spiega che la legge non impone nessun obbligo, tuttavia le parti che stipulano il contratto possono comunque decidere di allegarla all’accordo.
Infine nella risoluzione viene specificato che per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo e non è dovuta l’imposta di registro.
Si allega di seguito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i chiarimenti sui contratti di locazione a canone concordato.
Che cos’è il contratto di locazione a canone concordato?
Il contratto di locazione a canone concordato è una particolare forma di contratto di locazione prevista dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
In questo tipo di contratto di locazione gli importi minimi e massimi dei canoni vengono stabiliti a livello locale attraverso la contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari, sulla base delle caratteristiche dell’alloggio, della zona dove è situato e del numero degli occupanti.
Questa particolare forma contrattuale di locazione prevede una durata minima di tre anni più altri due di rinnovo automatico (3+2).
Tale tipologia può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA