Cedolare secca 2018: regole e novità

Anna Maria D’Andrea

7 Maggio 2018 - 15:56

Cedolare secca 2018: ecco come funziona la tassazione degli affitti con aliquota al 10% o al 21%, regole e novità per i contratti di locazione a canone libero o concordato.

Cedolare secca 2018: regole e novità

Cedolare secca 2018: le aliquote previste per chi sceglie la tassazione sostitutiva Irpef sugli affitti sono pari al 10% e al 21%.

La cedolare secca è un regime di tassazione sostitutivo che prevede, per i proprietari di casa, la possibilità di optare per la tassazione fissa in sostituzione dell’applicazione delle ordinarie aliquote Irpef per aliquote e scaglioni sui redditi da locazione.

In tal modo, infatti, i redditi provenienti dagli affitti stipulati con contratto a cedolare secca non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, ma verranno tassati a parte con un’aliquota di vantaggio.

I vantaggi della cedolare secca al 10% sono evidenti ma, anche in caso di applicazione dell’aliquota al 21% potrebbe risultare conveniente aderire all’opzione sostitutiva della tassazione ordinaria Irpef, soprattutto in caso di redditi medio-alti.

Quando si applica la cedolare secca al 10% o al 21%, quali sono le regole previste e cosa cambia nel 2018? Ecco la guida completa alla tassazione dei redditi da locazione.

Cedolare secca 2018: regole e novità

La cedolare secca è il regime fiscale opzionale con il quale i titolari di immobili concessi in locazione possono scegliere di tassare il reddito da locazione ad aliquota fissa del 21% o del 10%.

Si tratta di un regime fiscale alternativo alla tassazione Irpef dei redditi basata su aliquote e scaglioni: il calcolo delle imposte dovute per chi aderisce alla cedolare secca sugli affitti 2018 non verrà effettuato sul reddito complessivo ma in misura fissa esclusivamente sul reddito da locazione.

Inoltre, la cedolare secca comprende anche addizionali comunali e regionali, imposta di bollo e di registro.

La proroga della cedolare secca al 10% è una delle maggiori novità del 2018 e, a scanso di ulteriori modifiche, l’aliquota agevolata passerà al 15% a partire dal 2019, secondo quanto attualmente previsto dal Decreto legge del 28 marzo 2014 n. 47 l’aliquota agevolata passerebbe al 15% a partire dal prossimo 1° gennaio.

Cedolare secca 2018: chi può sceglierla?

Il regime fiscale della cedolare secca sul contratto di locazione può essere scelto dalle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o diritto reale di un immobile concesso in locazione.

L’opzione della cedolare secca al 10% o al 21% è ammessa per i contratti di locazione di immobili di categoria catastale A1/A11 ad esclusione della A10.

L’agevolazione è rivolta anche agli affitti di immobili residenziali a cooperative ed enti senza scopo di lucro con specifici limiti nell’utilizzo dell’immobile stesso.

Cedolare secca 10% e 21%: regole 2018

Con l’esercizio dell’opzione della cedolare secca in sede di stipula del contratto di affitto si sceglie di assoggettare il reddito fondiario derivante dalla locazione con un’aliquota fissa al 10% o al 21%.

Sono, quindi, due le aliquote previste dal regime della cedolare secca nel 2018:

  • cedolare secca al 21% per i contratti di locazione a canone libero;
  • cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato 3+2 stipulati in comuni con carenza di soluzioni abitative, densamente popolati, contratti transitori, contratti d’affitto a studenti universitari o in comuni colpiti da calamità naturali.

Come disposto dall’Agenzia delle Entrate la cedolare secca 10% si applica anche in favore dei contratti transitori stipulati nel 2018, non inferiori ad un mese e non superiori a 18 mesi.

Cedolare secca 2018 e calcolo del reddito complessivo

Uno dei vantaggi previsti per chi esercita l’opzione della cedolare secca sugli affitti 2018 è che il reddito da locazione non concorre al calcolo del reddito complessivo ai fini Irpef.

Un punto sul quale prestare attenzione riguarda il fatto che nonostante la regola generale, il reddito da locazione tassato secondo le regole della cedolare secca verrà sommato al reddito complessivo per il del calcolo dei requisiti reddituali e fiscali previsti per ottenere agevolazioni e detrazioni varie come ad esempio:

  • calcolo del valore da considerare ai fini della redazione del modello ISEE 2017;
  • determinazione della condizione di familiare fiscalmente a carico;
  • calcolo detrazioni Irpef per carichi di famiglia;
  • detrazioni Irpef per redditi di lavoro dipendente, di pensione o altri redditi;
  • detrazioni Irpef per canoni di locazione.

Cedolare secca e rinuncia all’aggiornamento del canone

Tra le regole che è importante conoscere prima di scegliere se aderire all’opzione della cedolare secca sugli affitti vi è l’obbligo di rinunciare alla facoltà di aggiornamento del canone e all’adeguamento Istat.

Il proprietario che sceglie di aderire alla cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata.

Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

Cedolare secca 2018 nel modello RLI

I titolari di immobili dati in affitto che intendono aderire al regime fiscale della cedolare secca dovranno comunicarlo all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del contratto di locazione con modello RLI.

Anche per il 2018 bisognerà utilizzare il nuovo modello RLI messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 giugno 2017.

Si usa il modello RLI anche per il rinnovo della cedolare secca per gli anni successivi e anche in caso di proroga del contratto di locazione, il tutto entro 30 giorni dalla scadenza.

In caso di tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca, ovvero di mancata comunicazione della risoluzione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 100 euro ovvero pari a 50 euro in caso di correzione entro 30 giorni dall’evento.

Non si decade dal regime di tassazione agevolata qualora il contribuente abbia mantenuto nel tempo un comportamento idoneo, cioè qualora effettui i versamenti dovuti e dichiari i redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

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