Per il contratto di rioccupazione del decreto Sostegni bis e l’esonero contributivo previsto arrivano le prime istruzioni con una circolare INPS. Vediamo i datori di lavoro cui spetta e importi.
Sul contratto di rioccupazione come incentivo alle assunzioni con l’esonero contributivo per i datori di lavoro, introdotto dal decreto Sostegni bis, arrivano le prime istruzioni dall’INPS con la circolare n.115 del 2 agosto 2021.
Il contratto di rioccupazione è stato introdotto dall’articolo n 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cosiddetto Sostegni bis, e si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione e da stipulare tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.
INPS specifica con la circolare a chi spetta l’esonero contributivo e quanto spetta soprattutto ai datori di lavoro, ma anche la cumulabilità con altri incentivi.
L’esonero contributivo del contratto di rioccupazione ha ricevuto l’autorizzazione della Commissione europea. Per la richiesta dell’esonero con il contratto di rioccupazione indicazioni verranno fornite dall’INPS nel mese di settembre 2021.
Contratto di rioccupazione con esonero contributivo: a chi spetta
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che stipulano un contratto di rioccupazione secondo quanto stabilito dal decreto Sostegni bis.
L’esonero spetta non solo se il datore di lavoro assume il dipendente con il contratto di rioccupazione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, ma se lo stesso lavoratore al momento dell’assunzione si trova in stato di disoccupazione.
Il contratto di rioccupazione, ricorda l’INPS, consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore e dura 6 mesi.
Specifica INPS nel messaggio:
“Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
L’esonero contributivo non spetta:
- ai datori di lavoro privati del settore agricolo;
- ai datori di lavoro privati del settore domestico.
L’esonero pertanto non si applica neanche:
- nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
Con il contratto di rioccupazione il datore di lavoro decade dal diritto all’esonero contributivo se il procede:
- al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
- al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
Contratto di rioccupazione con esonero contributivo: quanto spetta
Vediamo allora quanto spetta di esonero contributivo per il datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione tra luglio e dicembre un disoccupato.
L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12).
Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, specifica l’INPS, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
INPS aggiunge nella circolare:
“Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.”
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- premi e contributi INAIL.
Sono escluse inoltre dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento e nel dettaglio:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
INPS scrive nella circolare:
“Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo.”
L’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione non va in contrasto con altri incentivi, tuttavia essendo a copertura totale, nei 6 mesi previsti non è possibile applicare altre agevolazioni.
L’INPS specifica nella circolare in merito alla cumulabilità:
“Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti. Si chiarisce, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis”.
Per maggiori dettagli con una lettura esaustiva e approfondita del contratto di rioccupazione rimandiamo al testo completo della circolare n.115 del 2 agosto 2021 che alleghiamo di seguito.
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