Novità 2020 per i contributi dei dipendenti nell’ultima circolare INPS. Stabiliti gli incrementi alla retribuzione minima giornaliera ai fini pensionistici.
Per i contributi dei dipendenti arrivano delle novità per il 2020 e direttamente dall’INPS. È del 29 gennaio la circolare n.9 dell’Istituto nella quale si stabiliscono i minimi di retribuzione giornaliera sui quali calcolare i contributi dei dipendenti ai fini della pensione e dell’assistenza.
La circolare INPS stabilisce quali sono i nuovi importi minimi ai fini contributivi per la retribuzione giornaliera dei lavoratori dipendenti suddivisi in differenti categorie.
L’INPS stabilisce che gli importi minimi giornalieri di retribuzione dei lavoratori dipendenti, se non corrispondenti a quanto previsto dal legislatore, devono essere adeguati.
La circolare va a precisare quale deve essere la retribuzione minima giornaliera per il 2020 dal momento che ogni anno questa va rivalutata, come d’altronde avviene per le pensioni, con adeguamento al costo della vita.
Vediamo cosa dice la circolare INPS sui contributi dei lavoratori dipendenti sulla base della variazione della retribuzione minima per il 2020.
Contributi dipendenti: le novità 2020 nella circolare INPS
I contributi dei lavoratori dipendenti vengono calcolati sulla base della retribuzione minima cui i datori di lavoro devono adeguarsi. A stabilirlo la circolare INPS.
Nella circolare si legge nello specifico che la retribuzione minima sulla quale si baserà la pensione dei lavoratori non può essere, anche per il 2020
“inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto n. 338/1989, convertito dalla Legge n. 389/1989.
Quindi i datori di lavoro che prevedono una retribuzione minima per il dipendente che sia inferiore a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali devono adeguarsi.
Nella circolare si stabiliscono gli importi minimi per il 2020 sulla base della rivalutazione, come avviene per le pensioni, sulla base dell’articolo 7 comma 1 del decreto legge n.463/1983.
Per rivalutazione si intende l’adeguamento dell’importo minimo al costo della vita. In particolare nella circolare si stabilisce che essendo al 2019 il tasso di rivalutazione delle pensioni stabilito dall’Istat dello 0,5% anche gli importi minimi giornalieri dei dipendenti a decorrere dal 1°gennaio 2020 devono essere ragguagliati a 48,98 euro: la cifra rappresenta il 9,5% dell’importo minimo di pensione pari a 515,58 euro mensili a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In parole povere essendo stato rivalutato il minimo di pensione per il 2020 alla cifra di 515,58 euro mensili, il minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore a 48,98 euro (il 9,5% di 515,58 euro ) poiché questo si traduce in contributi versati a fini previdenziali.
Come si legge nella circolare:
- trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 515,58 euro
- minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): 48,98;
L’allegato 1 della circolare INPS che riportiamo di seguito contiene le tabelle di tutti gli importi minimi (divisi per categorie di lavoratori) che devono essere adeguati al minimo giornaliero stabilito a fini retributivi di euro 48,98.
La circolare specifica che il datore di lavoro non deve rispettare il minimale stabilito per il 2020 quando è prevista l’erogazione di trattamenti integrativi a fini mutualistici inferiori al limite stabilito che abbiamo sopra riportato. Nella circolare che alleghiamo alla fine di questo articolo vengono stabiliti anche le contribuzioni convenzionali minime per:
- equipaggi delle navi da pesca;
- per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa;
- lavoratori a domicilio;
Novità 2020 contributi dipendenti a tempo parziale
Nella circolare INPS ci sono delle novità per il 2020 anche per i dipendenti a tempo parziale in merito ai contributi a fini previdenziali e di assistenza sociale.
Anche per questa categoria di lavoratori viene stabilito il minimo di retribuzione sulla base dell’adeguamento al costo della vita e la rivalutazione delle pensioni per l’anno corrente.
Nella circolare, si stabilisce il minimo orario del dipendente a tempo parziale e in particolare l’INPS suddivide i lavoratori sulla base delle ore settimanali lavorate:
- per i dipendenti a tempo parziale che lavorano 40 ore settimanali il minimo orario deve essere di 7,35 euro. Per ottenere questa cifra viene moltiplicato il minimo giornaliero stabilito per il 2020 di 48,98 euro per i 6 giorni settimanali di lavoro. Il risultato viene diviso per le 40 ore settimanali lavorate dal dipendente;
- lo stesso calcolo viene applicato per i lavoratori a tempo parziale con 36 ore settimanali. Il minimo orario stabilito è di 6,80 euro e il calcolo da fare è in euro: 48,98 x 5 /36, dove 5 sono i giorni della settimana in cui il lavoratore presta servizio.
Massimale annuo 2020 per i contributi dei dipendenti
Sempre nella circolare INPS viene stabilito il massimale annuo 2020 per i contributi dei dipendenti a fini previdenziali.
L’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n.335/1995 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Nella circolare INPS n.9 si legge che per il 2020, sempre nell’ottica dell’adeguamento all’indice dei prezzi, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 (quando si passa dal sistema retributivo al contributivo per il calcolo della pensione) a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo del 2020 è pari a 103.055,49 euro arrotondato a 103.055,00 euro.
La retribuzione eccedente il massimale e relativa contribuzione minore possono essere riportate e denunciate dal datore di lavoro che utilizza la sezione PosContributiva del flusso Uniemens. L’eccedenza va denunciata alla voce
Per maggiori dettagli riportiamo di seguito la circolare INPS n.9 del 29 gennaio 2020 che è scaricabile.
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