Le udienze civili e penali sono sospese fino al 15 aprile, e invece la mediazione? Sospesa anche questa e gli altri procedimenti stragiudiziali. Qui dettagli ed eccezioni della sospensione dei termini.
L’emergenza coronavirus ha dato un forte scossone anche al mondo della Giustizia, in gran parte paralizzato. Il problema risiede nel fatto che i procedimenti e le udienze non consentono il rispetto della giusta distanza di sicurezza e provocano assembramenti di persone, espressamente vietati dalle Autorità. Qualche giorno fa la notizia che le udienze civili, penali, amministrative e tributarie sono sospese fino al prossimo 15 aprile e che, ove possibile, bisogna ricorrere a Skype e videoconferenza. Cosa fare invece per i termini del procedimento di mediazione? L’ultimo decreto prevede che anche questi siano sospesi a data da destinarsi a dopo il 15 aprile 2020. Vediamo i dettagli del decreto e i casi esclusi dalla sospensione dei termini.
Emergenza coronavirus: sospesa anche la mediazione
Nel decreto Cura Italia del 17 marzo, oltre alle misure salva-economia, sono elencate anche le disposizioni riguardo lo svolgimento delle udienze e dei procedimenti stragiudiziali da attuare durante l’emergenza coronavirus. Oltre alle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, sono sospesi anche i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita in corso a partire dal 9 marzo 2020. La sospensione vale fino al 15 aprile 2020. Ad essere coinvolti nella sospensione sono anche tutti gli altri procedimenti stragiudiziali a meno che non abbiano i connotati della necessità e dell’urgenza.
Procedimenti esclusi dalla sospensione
La sospensione fino al 15 aprile non opera per:
- cause di competenza del Tribunale dei minori per dichiarazioni di adottabilità e per ogni situazione di grave pregiudizio ( per minori non accompagnati o allontanati dalle famiglie);
- cause relative agli alimenti derivanti da rapporti di parentela, affinità o coniugio;
- procedimenti cautelari personali;
- procedimenti in materia di tutori, amministratori di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- procedimenti per accertamenti di trattamenti sanitari obbligatori;
- richiesta di interruzione della gravidanza;
- ordini di protezione in situazioni di abusi e maltrattamenti in famiglia;
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento o trattenimento di cittadini europei ed extracomunitari;
- Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, ex articoli 351 e 373 del codice di procedura civile,
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
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