Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) garantisce la sicurezza sul lavoro. Scopri obblighi, contenuti e sanzioni per le aziende.
La sicurezza sul lavoro non è solo una responsabilità morale ma un obbligo giuridico. Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto con l’acronimo DVR è la pietra angolare di un sistema aziendale sicuro ed efficiente, dove la tutela dei dipendenti si traduce in un ambiente di lavoro sereno e produttivo.
Redigere e mantenere aggiornato questo documento non è un semplice adempimento normativo; è un impegno concreto per prevenire incidenti e per costruire una cultura aziendale solida e responsabile. Vediamo cosa contiene questo documento e quali obblighi comporta per le aziende.
Cos’è il DVR e cosa significa: la normativa di riferimento
Il DVR, previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), è obbligatorio per tutti i datori di lavoro. Si tratta di un documento che serve a identificare i rischi presenti in un’attività lavorativa e a definire le misure necessarie per prevenirli o ridurli al minimo.
Non è un semplice adempimento formale. Infatti:
“Il suo scopo principale è garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, obbligando il datore di lavoro a una valutazione accurata dei pericoli che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività lavorative.”
Tale documento è il risultato di un’accurata analisi che prende in esame i potenziali rischi per i lavoratori, dalla caduta di un oggetto pesante a problematiche più complesse come l’esposizione a sostanze chimiche o rischi fisici.
Oltre alla normativa nazionale, lo strumento per la sicurezza sul lavoro, si ispira a principi fissati da direttive europee come la Direttiva 89/391/CEE, che stabilisce regole comuni per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutta l’Unione Europea. Inoltre, ci sono anche i regolamenti di settore come le norme in materia di prevenzione incendi o esposizione a sostanze pericolose.
Cosa contiene il Documento per la Valutazione dei Rischi?
In primo luogo, deve essere inserita descrizione dell’attività aziendale, compresi i processi lavorativi, le attrezzature utilizzate e i luoghi in cui si svolgono le attività. Il documento deve identificare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esempio:
- rischi fisici, come rumore o vibrazioni;
- rischi chimici, legati all’uso di sostanze pericolose;
- rischi biologici, come esposizione a virus o batteri;
- rischi ergonomici, come posture scorrette o movimentazione manuale dei carichi;
- rischi specifici per particolari categorie di lavoratori, come le donne in gravidanza, i giovani o gli anziani.
Valutazione dei rischi
Dopo l’identificazione dei rischi, è necessario procedere alla valutazione dei rischi stessi, classificandoli per priorità. Opportunamente valutati i rischi, il DVR deve prevedere le misure di prevenzione e protezione. Queste misure possono includere:
- l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la formazione dei lavoratori;
- l’installazione di sistemi di sicurezza, come barriere protettive o allarmi.
Il DVR non si limita a fotografare la situazione attuale, ma deve contenere un programma di miglioramento. Questo programma prevede interventi da realizzare, tempi e responsabilità. Infatti, la normativa richiede che siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza, specificando chi deve fare cosa per garantire l’efficacia del piano di prevenzione.
La revisione periodica
Il documento non è statico. Infatti, deve essere aggiornato ogni volta che ci sono cambiamenti significativi nell’organizzazione (art. 29 D.lgs. n. 81/2008), come:
- introduzione di nuovi macchinari.
- modifica dei processi produttivi.
- cambiamenti nei luoghi di lavoro.
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Per quali aziende la valutazione dei rischi è obbligatoria?
Il datore di lavoro è obbligato a redigere il DVR se l’azienda ha almeno un lavoratore (art. 17 del D.Lgs. 81/2008).
È importante sapere che per “lavoratore” la legge non si riferisce solo ai dipendenti assunti con un contratto subordinato. Rientrano in questa definizione anche:
- collaboratori;
- stagisti e tirocinanti;
- lavoratori autonomi che operano stabilmente nell’ambito aziendale.
In sostanza, ogni attività che coinvolga personale esterno deve predisporre una completa analisi dei rischi lavorativi.
DVR: ci sono esclusioni o semplificazioni?
Per i lavoratori autonomi senza dipendenti, come artigiani e liberi professionisti che operano in proprio, non è necessario redigere il DVR. Tuttavia, queste categorie devono comunque adottare misure di prevenzione e protezione, come l’uso di dispositivi di sicurezza. Le microimprese, ossia aziende con meno di 10 lavoratori, possono accedere a procedure semplificate per la redazione del documento obbligatorio, come previsto dall’art. 29, co. 5 del D. lgs. n. 81/2008. Queste semplificazioni sono previste per ridurre il carico burocratico, ma non eliminano l’obbligo di valutare i rischi.
Le sanzioni per chi non rispetta le norme
La legge prevede delle sanzioni amministrative per chi non adempie agli obblighi all’obbligatoria valutazione dei rischi:
- mancata redazione: sanzione pecuniaria da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 e 56 del D.Lgs. 81/2008);
- DVR incompleto o non aggiornato. Il datore di lavoro può essere multato con una cifra che varia in base alla gravità della violazione.
- mancata consultazione delle figure obbligatorie: se il datore di lavoro non coinvolge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella stesura del DVR, è prevista una multa fino a 4.000 euro.
Le sanzioni penali
Le violazioni più gravi possono comportare responsabilità penali:
- infortunio sul lavoro: se un incidente avviene a causa dell’assenza o dell’inadeguatezza del DVR, il datore di lavoro può essere accusato di reati come lesioni personali colpose o, nei casi più tragici, omicidio colposo;
- mancata adozione delle misure di sicurezza: la legge prevede l’arresto fino a sei mesi per i datori di lavoro che non adottano le misure di prevenzione previste dal DVR.
La sospensione dell’attività imprenditoriale
Nei casi di violazioni particolarmente gravi, come la mancata redazione del DVR in presenza di situazioni di pericolo immediato per i lavoratori, l’Ispettorato del Lavoro può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale. Questo provvedimento è una misura cautelare volta a proteggere la sicurezza dei dipendenti fino a quando l’azienda non si mette in regola.
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Chi è il responsabile del documento di valutazione dei rischi?
Il datore di lavoro è il responsabile ultimo del DVR. Questo significa che è il datore di lavoro a dover garantire che il documento sia:
- redatto in modo completo;
- aggiornato periodicamente, soprattutto in caso di cambiamenti (ad esempio, l’introduzione di nuovi macchinari o procedure).
Questa responsabilità non è delegabile, ossia il datore di lavoro non può trasferire a nessun altro l’obbligo di predisporre e garantire la validità del documento, nemmeno al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Chi redige il DVR?
Si tratta di un lavoro di squadra, che coinvolge diverse figure professionali:
- il datore di lavoro il quale deve coordinare l’intero processo e assicurarsi che tutto sia conforme alla normativa;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), fornisce supporto tecnico e operativo per l’identificazione e la valutazione dei rischi;
- il medico competente, interviene nei casi in cui sia necessario valutare i rischi per la salute, come l’esposizione a sostanze pericolose o rischi ergonomici;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato durante il processo di valutazione dei rischi (art. 50 del D. lgs. 81/2008).
Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi?
In primo luogo, occorre procedere con la raccolta delle informazioni di base:
- numero e caratteristiche dei lavoratori (età, genere, eventuali condizioni particolari come gravidanza o disabilità);
- tipologia di attività svolte;
- strutture e attrezzature utilizzate;
- sostanze impiegate o prodotte, se rilevanti (ad esempio, agenti chimici o biologici).
In secondo luogo serve l’identificazione dei pericoli. L’art. 28 D. lgs. n. 81/2008 richiede che ogni pericolo sia analizzato per valutare il livello di rischio associato. Dopo un’opportuna valutazione dei rischi occorre definire le misure di prevenzione e protezione che possono includere:
- modifiche agli ambienti di lavoro (es. sistemi di ventilazione);
- adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come caschi o guanti;
- formazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
- procedure di emergenza in caso di incidenti.
Come conservare il DVR?
Il datore di lavoro deve custodirlo, in formato digitale o cartaceo, in un luogo sicuro, accessibile in caso di necessità, ma al riparo da manomissioni o perdite (art. 18 D. lgs. n. 81/2008).
Questo obbligo mira a garantire che documento per la sicurezza sul lavoro sia sempre disponibile per le autorità competenti (come l’Ispettorato del Lavoro); gli enti di vigilanza sulla sicurezza; i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale (RSPP o il medico competente).
Non tutti possono accedere al DVR. La legge prevede un accesso controllato. Solo determinate figure hanno diritto alla consultazione, come:
- il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il medico competente;
- il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- le autorità di controllo;
Ciò a garanzia della riservatezza delle informazioni contenute nel documento e la protezione dei dati sensibili.
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