Decreto Rilancio, credito d’imposta per i servizi digitali: a quali spese fa riferimento, i requisiti dei beneficiari, cumulabilità, utilizzo, revoca e attuazione.
Il decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, prevede all’articolo 190 un credito d’imposta pari al 30% da concedere per l’anno 2020 alle testate online, per le spese sostenute durante l’anno 2019 che riguardano l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività’.
Tale sostegno fiscale fa parte delle misure prese dal governo in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus.
Requisiti dei beneficiari del credito d’imposta
Le imprese dell’editoria di quotidiani e di periodici online devono essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) e devono avere almeno un dipendente a tempo indeterminato.
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Il credito d’imposta valido per l’anno 2020 ha un tetto massimo di 8.000.000 euro. Il sostegno fiscale in questione e’ concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Nel caso in cui il limite massimo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà alla ripartizione della misura fiscale tra i beneficiari.
Le spese effettive sostenute dalle imprese editoriali online, devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 109 del Tuir. Tali uscite hanno bisogno di avere un’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
Cumulabilità e utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, come previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Per utilizzare il credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello stesso. Quest’ultimo e’ parimenti scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
Revoca del credito d’imposta
La concessione del credito d’imposta viene revocata in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti: documentazione ed elementi falsi. Una revoca parziale del credito può avvenire se gli accertamenti attestano la presenza di elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
Attuazione
L’agevolazione fiscale è concessa previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, da emanare entro la metà di agosto 2020, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, e che avrà il compito di stabilire le modalità’, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.
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