Ammessa la cumulabilità tra la facoltà di riscatto del periodo di congedo parentale e degli anni di laurea a partire da gennaio 2016. Ecco le istruzione dell’INPS fornite con la Circolare n. 44.
E’ stata ammessa la cumulabilità tra la facoltà di riscatto degli anni di laurea e del periodo di congedo parentale a partire dal 1° gennaio 2016 in base a quanto disposto dalla nuova Legge di Stabilità. L’INPS fornisce istruzioni mediante la Circolare n. 44 circa le modalità di cumulare i periodi di riscatto degli anni di laurea ed il congedo parentale per le domande presentate a partire dal 2016, ma ci sono delle eccezioni.
Ecco cosa prevedono le istruzioni fornite dall’INPS circa le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 per l’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra le due facoltà.
Cumulabilità riscatto laurea e congedo parentale: ammessa dalla Legge di Stabilità
La Legge di Stabilità 2016 ha ammesso, a partire da gennaio 2016, la possibilità di cumulare due facoltà che prima risultavano alternative/incumulabili: il riscatto degli anni di laurea e del periodo di congedo parentale
Con la Legge di Stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208), quindi, viene abrogato il comma 2 dell’art.14, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e di conseguenza viene introdotta la facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) con il riscatto del corso legale di laurea.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dunque, “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, purché la domanda sia presentata non prima del 1° gennaio 2016.
Cumulabilità riscatto laurea e congedo parentale: istruzioni INPS
Dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 e l’abrogazione dell’alternartività/incumulabilità delle facoltà di riscattare gli anni di laurea in corso legale e i periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, l’INPS ha dovuto fornire istruzioni circa le modalità di applicazione della nuova disposizione.
Prima di gennaio 2016, quindi, era impossibile accedere ad entrambe le prestazioni riconosciute dall’INPS, ma i soggetti erano obbligati a scegliere alternativamente tra l’una o l’altra.
L’INPS con la Circolare n. 44 del 29 febbraio 2016 indica le modalità corrette per applicare la nuova previsione normativa stabilendo che sono cumulabili entrambe le facoltà solo per le richieste presentate da gennaio 2016.
Quindi, stando ai chiarimenti dell’INPS circa l’abrogazione disposta della Legge di Stabilità, la cumulabilità si applica anche a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, ma solo se le domande sono state presentate a partire dal 1° gennaio 2016.
Per le domande presentate prima di gennaio 2016 resta in vigore il comma 2 dell’art.14, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e cioè il regime di alternatività/incumulabilità tra riscatto degli anni di laurea e periodi di congedo parentale.
Per quanto riguarda, invece, le domande presentate prima dell’1 gennaio 2016 e ancora pendenti, queste saranno definite d’ufficio dalle sedi territoriali competenti come se fossero state presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
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