Firmare il Curriculum Vitae è obbligatorio? Non tutti lo fanno, eppure sì, è necessario farlo. Ecco perché.
Hai scritto un Curriculum Vitae perfetto, lo hai inviato a diverse aziende e improvvisamente ti ricordi che non lo hai firmato. Allora ti chiedi se questo potrebbe rappresentare un problema, ossia se esiste l’obbligo di firmare il Curriculum Vitae prima di consegnarlo.
Solitamente è molto raro vedere dei Curriculum Vitae firmati e questo lascia pensare che sia solamente consigliato e non obbligatorio. In realtà, se non volete commettere errori e volete essere sicuri di aver fatto tutto il possibile affinché l’azienda decida di prendere in considerazione la vostra candidatura così da contattarvi per un colloquio, dovete ricordarvi di firmare il Curriculum Vitae.
Non si tratta solamente di una procedura consigliati: buona regola, infatti, vuole che il documento venga sottoscritto dalla persona.
Perché il Curriculum Vitae deve essere firmato
È buona pratica, dunque, firmare il Curriculum Vitae. La firma, infatti, è necessaria ai fini del consenso al trattamento dei propri dati personali.
Nel CV indicate le vostre informazioni e recapiti personali: ebbene, l’azienda che lo riceve anche se interessata al vostro profilo non potrebbe ricontattarvi qualora nel documento manchi la precisa dichiarazione liberatoria all’utilizzo dei contatti da voi indicati.
Senza autorizzazione al trattamento dei dati personali, l’azienda non potrebbe utilizzare le informazioni presenti nel CV. Qualsiasi operazione effettuata tramite l’utilizzo degli stessi sarebbe passibile di sanzione.
È da quando è stata approvata la normativa sulla privacy, con la legge 196/2003, che le aziende - che prima di allora raccoglievano nominativi e numeri di telefono senza alcun tipo di formalità - hanno cominciato a chiedere, giustamente, delle esplicite autorizzazioni per la conservazione dei dati personali. Questo vale per i loro clienti, ma anche per chi presenta la candidatura per un posto di lavoro.
Per questo motivo quando scrivete un Curriculum Vitae dovete ricordare assolutamente di apporre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali alla fine dello stesso. Senza di questa, l’azienda non potrebbe neppure conservare il vostro CV e dovrà cestinarlo. Per farlo, potrete utilizzare una delle seguenti formule:
- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Ebbene, non ha senso apporre la liberatoria se poi questa non viene firmata. Anzi, sarebbe consigliato anche aggiungere la data, ma anche la sola sottoscrizione del documento potrebbe essere sufficiente. È solo con la firma, infatti, che vi assumete la paternità e la responsabilità giuridico intellettuale di quanto autorizzate.
Come firmare il Curriculum Vitae
Non ci sono dubbi, quindi: il Curriculum Vitae va firmato e questo vale in ogni circostanza. Quindi, sia quando si consegna personalmente in formato cartaceo (e in quel caso è semplice porre la firma) che quando si invia online.
Per l’invio telematico potrebbe essere più complicata la firma, per questo vi consigliamo di:
- stampare un Curriculum Vitae;
- firmarlo;
- scannerizzarlo;
- conservare la copia digitale sul vostro PC così da poterla utilizzare a seconda delle circostanze.
In questo modo avrete sempre a disposizione un Curriculum Vitae firmato da poter inviare, con l’azienda che dunque è autorizzata a utilizzare i recapiti indicati per potervi ricontattare.
Ricordiamo, inoltre, che nel diritto italiano la sottoscrizione si considera valida solo quanto la firma apposta è autografata, ossia nel caso in cui sia di proprio pugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA