L’ordinamento italiano non permette di sporgere denunce anonime se non in pochissime eccezioni. Ecco in quali casi è possibile.
La legislazione penale non ammette la denuncia in forma anonima. Quindi chi vuole sporgere una denuncia senza dichiarare le proprie generalità deve essere consapevole che la sua azione non darà impulso alle indagini investigative.
Infatti, le denunce anonime non possono essere utilizzate in alcun modo, salvo rarissime eccezioni che andremo a spiegare nell’articolo.
Le ragioni di questo divieto risiedono nella tutela del diritto di difesa del querelato, che ha bisogno di sapere l’identità dell’accusatore per organizzare la difesa in giudizio. Inoltre serve anche come deterrente per il reato di calunnia.
Cos’è la denuncia anonima
La denuncia è l’atto mediante il quale un privato cittadino porta a conoscenza di una circostanza di reato le Autorità di pubblica sicurezza, al fine di scoprire chi ne è il responsabile e punire i colpevoli. Si tratta di un atto alle volte dovuto (in quanto è obbligatorio denunciare i reati di maggiore gravità) a volte rimesso alla scelta del cittadino (quando si tratta di un reato perseguibile a querela).
Fare una denuncia è molto semplice: basta recarsi in un ufficio delle Forze armate, descrivere il fatto e firmare il modulo. Ma cosa accade se le autorità ricevono una denuncia che non riporta la firma?
La risposta è fornita dal quarto comma dell’articolo 333 del Codice di procedura penale, che recita:
“Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.”
Quindi, salvo due eccezioni che andremo a vedere, la denuncia priva di firma non ha alcun valore, di conseguenza non può dare impulso alle indagini investigative.
Perché è vietata?
A questo punto è lecito chiedersi come mai il legislatore penale sia così categorico in merito alla denuncia anonima. Le risposte sono due.
Innanzitutto, il divieto di denuncia anonima serve a tutelare il diritto di difesa del querelato che, per organizzare al meglio la propria difesa in giudizio, ha bisogno di sapere quali sono i capi d’accusa e da chi proviene.
In secondo luogo, il divieto serve a scongiurare il rischio di calunnie, cioè quando un cittadino accusa ingiustamente un altro della commissione di un reato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che se dalla denuncia anonima possono essere ricavati degli elementi idonei ad individuare una notitia criminis, il pubblico ministero potrà avvalersene per dare impulso a nuove indagini. In tal caso la denuncia senza firma non porta a conoscenza un reato ma serve a “stimolare” l’attività delle Autorità.
Le eccezioni
Come abbiamo visto, l’articolo 333 del Codice di procedura penale sulla disciplina della denuncia dispone che le Forze dell’ordine non possono in alcun modo utilizzare le denunce presentate in forma anonima. Tuttavia, l’ultimo comma di questo articolo prevede che la forma anonima è consentita nei casi indicati dall’articolo 240 del Codice di procedura penale, che sono:
- se il documento anonimo costituisce il corpo del reato;
- se il documento anonimo proviene dall’imputato.
In caso contrario, il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari che venga disposta la distruzione delle denunce anonime entro 48 ore dalla loro acquisizione.
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