Il mandato è un contratto che conferisce ad un soggetto terzo il potere di compiere atti giuridici nell’interesse altrui. Può essere con o senza rappresentanza.
Il contratto di mandato soddisfa l’interesse del mandante al compimento di un atto giuridico che egli stesso non può o non vuole compiere. Il mandatario, infatti, agisce sempre nell’interesse altrui, pur dichiarando il proprio nome. Se stabilito a titolo oneroso, egli ha diritto ad un compenso per l’attività svolta.
Nello specifico, il mandato può essere:
- con rappresentanza;
- senza rappresentanza.
Quando il mandato è conferito con rappresentanza, significa che il contratto di mandato è accompagnato anche dalla procura ad agire. In questo caso gli atti giuridici conclusi dal mandatario si riversano automaticamente nelle sfera giuridica del mandante, come se vi fosse un atto di procura.
Mandato senza rappresentanza: la disciplina
Il mandato senza rappresentanza è l’ipotesi più semplice con cui affidare ad un soggetto terzo il compimento di un atto giuridico. La sua disciplina è contenuta nell’articolo 1705 del Codice Civile, che recita:
“Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.”
Da quanto stabilito, deriva che il mandatario (cioè colui che viene incaricato di svolgere gli atti) agisce sempre nell’interesse altrui, ovvero la volontà del mandante, ma in nome proprio.
Significa che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante poiché non conoscono la sua identità. Tuttavia il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che questo possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario.
Dopo aver compiuto l’atto o gli atti stabiliti nel contratto di mandato, sarà necessario un atto ulteriore per trasferire gli effetti di quanto stipulato nella sfera giuridica del mandatario. In altre parole, quando il mandato è stipulato senza rappresentanza, gli effetti giuridici non si trasferiscono automaticamente (in quanto il mandatario agisce in nome proprio) ma è necessario un incontro ulteriore.
Facciamo un esempio. Se il mandatario senza rappresentanza acquista un immobile per conto del mandante, occorre un doppio trasferimento: dal venditore al mandatario e dal mandatario al mandante. L’atto di trasferimento deve esplicitare la causa (cioè la ragione contrattuale) ed avere la stessa forma dell’atto principale, in questo caso la forma scritta.
Generalmente, il mandato senza rappresentanza è stipulato quando il mandante ha interesse a rimanere estraneo al rapporto giuridico, per salvaguardare la privacy o per altre ragioni.
Mandato con rappresentanza: la disciplina
Il mandato con rappresentanza è una fattispecie più complessa in quanto è una fusione tra il contratto di mandato e la procura. In questo caso, il mandante conferisce al mandatario il potere di agire in nome e nell’interesse altrui.
Il mandato con rappresentanza è disciplinato dall’articolo 1704 del Codice Civile come segue:
“Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.”
Dunque, dalla disciplina normativa si evince che al mandato con rappresentanza si applica per analogia la disciplina sulla procura, quindi:
- il mandatario dichiara il nome del mandante;
- gli atti giuridici conclusi si trasferiscono automaticamente nella sfera giuridica del mandante.
Questa ipotesi è favorita quando il mandante non ha alcuna esigenza di tutelare la propria privacy e non vuole stipulare ulteriori atti per trasferire gli effetti giuridici.
La legge vincola il mandatario alla spendita del nome del mandante prima del compimento delle formalità ed in maniera chiara ed inequivocabile.
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