Mandato e procura sono istituti funzionali al potere di rappresentanza nel compimento di atti giuridici. Le differenze sostanziali e formali.
Il mandato e la procura sono due istituti spesso difficili da distinguere a causa della loro somiglianza. Infatti, ad un livello superficiale di osservazione, mandato e procura potrebbero sembrare la stessa cosa, ma in realtà hanno delle differenze sostanziali, sia sul piano concettuale che su quello formale ed applicativo.
Entrambi gli istituti sono funzionali al conferimento del potere di rappresentanza, ma in misura differente: infatti il mandatario agisce sempre in nome proprio, il procuratore, invece, in nome della persona che rappresenta.
DIFFERENZA TRA MANDATO E PROCURA: GUIDA ALL’UTILIZZO
Il mandato
Il mandato è il contratto con il quale il mandante conferisce il potere di rappresentanza ad un altro soggetto, che prende il nome di mandatario. Quest’ultimo assume l’obbligazione di compiere determinati atti giuridici in nome proprio e nell’interesse del mandante.
Si tratta di un contratto consensuale a forma libera, significa che il mandato può essere concluso sia in forma scritta che orale, basta che ci sia la palese manifestazione di volontà di entrambi i soggetti coinvolti. Il mandato, inoltre, può essere gratuito o prevedere un corrispettivo, sempre determinato dall’accordo delle parti.
Il mandatario agisce in nome proprio, ma sempre attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute. L’articolo 1710 del Codice Civile prevede che egli sia tenuto ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che possono determinare la modificazione o la revoca del mandato, altrimenti risponde a titolo di colpa.
Anche sul mandante gravano degli obblighi: in particolare egli deve mettere in mandatario nella condizione di espletare l’incarico, è tenuto a rimborsargli le spese sostenute e a corrispondere la somma stabilita, dove si prevede un corrispettivo.
La procura
Altro istituto è la procura che, pur essendo finalizzata alla rappresentanza, si differenzia dal mandato sotto diversi aspetti.
Innanzitutto la procura non è un contratto ma un negozio giuridico con cui un soggetto dà ad un altro il potere di compiere degli atti giuridici in suo nome ed in suo interesse. Gli effetti degli atti compiuti si trasferiscono sempre sulla persona rappresentata, senza la necessità di stipulare atti ulteriori.
La procura, differentemente dal mandato, non ha forma libera, infatti può essere stipulata solo nella stessa forma dell’atto giuridico oggetto della procura.
Facciamo un esempio: se destinata all’acquisto di un immobile, la procura deve avere la forma di atto pubblico (la stessa richiesta per concludere la compravendita).
La procura può essere “speciale” quando riguarda un atto giuridico specifico, oppure “generale” se invece è conferita per un numero maggiore ed indefinito di atti.
L’esempio tipico di procura è il rapporto che si instaura tra l’avvocato ed il cliente.
Le differenze
Come abbiamo visto, procura e mandato presentano significative differenze. In sostanza, il contratto di mandato regola i rapporti interni tra mandato e mandatario, può essere stipulato in qualsiasi forma e richiede un successivo atto per il trasferimento degli effetti giuridici da una parte all’altra.
Al contrario, la procura è un atto unilaterale a forma specifica che trasferisce il potere di rappresentanza esterna nello svolgimento di atti giuridici, in nome del soggetto interessato.
I due istituti si differenziano anche per il fatto che la procura viene generalmente conferita per il compimento di attività negoziali, mentre il mandato può riguardare anche attività non negoziali.
Il mandato con rappresentanza
Può accadere che i due istituti vengano associati tra loro. È il caso del c.d. mandato con rappresentanza, ovvero l’ipotesi in cui il contratto di mandato è accompagnato anche dalla procura ad agire. Quando ciò avviene gli atti giuridici conclusi dal mandatario si riversano automaticamente nelle sfera giuridica del mandante, come se vi fosse un atto di procura.
Infatti l’articolo 1704 del Codice Civile stabilisce che quando al mandatario viene conferito il potere di agire in nome del mandante trovano applicazioni le disposizioni in merito di procura.
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