Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni. Ecco le regole in vigore dal 2016.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto contenente le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dello scorso 11 gennaio, cambiano a partire dal 2016 le regole in materia di comunicazione delle dimissioni del lavoratore.
Il decreto, infatti, attua quanto previsto in materia nel Jobs Act, la riforma del lavoro del Governo Renzi.
Lo scopo perseguito dal Jobs Act con la modifica delle modalità di comunicazione delle dimissioni del lavoratore, è quella di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.
A tal proposito, quindi, il Jobs Act ha previsto la compilazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve avvenire per via telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. a pena di inefficacia.
Vediamo di seguito le nuove regole in materia di dimissioni del lavoratore, e come cambiano le modalità di comunicazione delle stesse.
Dimissioni: le nuove modalità di comunicazione online
A partire dal 2016, quindi, le dimissioni del lavoratore vanno compilate e trasmesse online attraverso il sito del Ministero del Lavoro.
Per procedere all’operazione di comunicazione delle dimissioni è necessario essere iscritti al sito ClickLavoro ed essere a disposizione del Pin dispositivo utilizzabile sul sito dell’Inps. In questo modo il lavoratore potrà procedere alla compilazione del modulo di comunicazione delle dimissioni in autonomia.
Nel caso in cui non si sia iscritti al sito ClickLavoro e non sia possibile ottenere il Pin dispositivo dell’Inps, si potranno utilizzare i seguenti canali alternativi per procedere alla comunicazione delle dimissioni:
- patronato;
- organizzazione sindacale;
- ente bilaterale;
- commissioni di certificazione.
Il modulo compilato per via telemarica viene quindi poi trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro di competenza.
Le dimissioni presentate dal lavoratore sono revocabili entro 7 giorni dalla loro presentazione seguendo le stesse modalità elencate qui sopra.
Dimissioni: i dati da inserire nel modulo
Per comunicare le dimissioni il lavoratore deve quindi compilare un modulo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. Questo modulo può essere utilizzato sia per la revoca delle dimissioni, sia per la risoluzione consensuale del contratto.
I dati che vanno inseriti obbligatoriamente in tale modulo sono:
- dati anagrafici del lavoratore;
- dati del datore;
- data di inizio rapporto;
- informazioni relative al tipo di rapporto di lavoro.
Dimissioni, per chi valgono le nuove regole?
Le nuove regole in materia di comunicazione delle dimissioni del lavoratore entreranno in vigore dal 12 marzo 2016; fino a tale data, quindi, le dimissioni possono essere comunicate secondo la vecchia disciplina.
La nuova normativa, inoltre, non si applica nei casi di lavoro domestico e di dimissioni o risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative.
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