Divengono operative le nuove regole per i dipendenti pubblici riguardo all’abolizione del trattenimento in servizio e ai casi in cui potrà essere attuata la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione.
Pubblicata lo scorso 4 Maggio, nella Gazzetta Ufficiale n. 101, la circolare n. 2 dello scorso 19 Febbraio 2015, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che disciplina l’abolizione del trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici e le nuove modalità di applicazione della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro.
Si tratta di disposizioni volte a favorire il turn over nella pubblica amministrazione e il ricambio generazionale nella PA, con lo scopo ultimo di agevolare l’accesso di lavoratori più giovani nelle amministrazioni pubbliche.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
Il trattenimento in servizio viene definitivamente abolito anche se, fino al 31 Dicembre 2015 rimane comunque in atto la fase transitoria. In base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica di configura quindi la seguente situazione:
- I trattenimenti in servizio già disposti ed efficaci alla data del 31 Ottobre 2014 non possono proseguire;
- I trattenimenti in servizio già disposti ma non ancora efficaci alla data del 25 Giugno 2014 si intendono revocati;
- Fino al 31 Dicembre 2015 (termine della fase transitoria al momento in atto) l’istituto del trattenimento in servizio, anche nel caso in cui non è stato ancora disposto, rimane in vigore per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Oltre questa data i dipendenti pubblici di tali categorie che stanno usufruendo del trattenimento in servizio devono comunque essere collocati a riposo;
I soli casi di eccezione previsti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, nei quali è necessario, o possibile, proseguire il rapporto di lavoro sono i seguenti:
- dipendenti pubblici che non hanno maturato i requisiti contributi minimi (20 anni) al momento in cui hanno raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al momento in cui hanno raggiunto l’età limite prevista dall’ordinamento della loro categoria;
- dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi i responsabili di struttura complessa: in questi casi il limite massimo di età per il collocamento a riposo rimane quello dei 65 anni anche se, l’interessato, presentando una specifica istanza, può trattenersi in servizio fino ai 40 anni di servizio effettivo;
In ogni caso il limite massimo di permanenza sul luogo di lavoro non può superare i 70 anni di età.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene ridefinita, come già accennato precedentemente, divenendo uno strumento utilizzabile a decorrere dall’anno 2014 e prevedendone la possibilità, per sole esigenze organizzative, per i dipendenti pubblici con le seguenti caratteristiche:
- lavoratori con almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati e con almeno 62 anni di età;
- lavoratrici con con almeno 41 anni e 6 mesi di contributi versati e almeno 62 anni di età;
La decisione deve essere comunque motivata dalla Pubblica Amministrazione non solo con l’esplicito riferimento alle esigenze organizzative ma anche con il chiarimento dei criteri di scelta utilizzati. La pubblica amministrazione può anche recedere dalla propria decisione dando un preavviso di almeno 6 mesi al lavoratore interessato alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
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