Il marito che cede alla moglie una quota di controllo della s.r.l. non può accedere al regime forfettario. Per l’Agenzia delle Entrate permane la causa ostativa.
Non può accedere al regime forfettario il marito che cede alla moglie una quota pari al 50% della s.r.l., in quanto si considera come controllo indiretto per interposta persona. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 9 del 10 aprile 2019, in cui vengono elencate tutte le cause che escludono l’adesione al regime forfettario.
In particolare, la circolare indica tra le ipotesi di esclusione il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o di associazioni in partecipazione, e considera tale fattispecie integrata anche quando il marito trasferisce in capo alla moglie una partecipazione di controllo in una s.r.l. che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da lui svolte. Infatti si tratta di un comportamento elusivo che integra la fattispecie prevista dall’articolo 2359 del Codice Civile in tema di società controllate e collegate.
Dunque, il regime forfettario è escluso quando il controllo indiretto della s.r.l. viene esercitato dai familiari del contribuente, cioè i parenti fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado ed il coniuge.
Regime forfettario: escluso se il marito cede alla moglie la quota di controllo della s.r.l.
Tra le cause di esclusione del regime forfettario agevolato, l’Agenzia delle Entrate fa esplicito richiamo all’ipotesi in cui il marito cede alla moglie una partecipazione di controllo pari al 50% di una s.r.l. Infatti, dietro questa condotta, si nasconde la volontà di esercitare il controllo indiretto della società - per il tramite della moglie - ed eludere la causa ostativa prevista dalla legge n. 212 del 2000.
Difatti, il controllo indiretto di una società si verifica anche quando ci si avvale dei familiari come interposte persone, quindi i parenti fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado e, come nell’esempio dell’Agenzia delle Entrate, del coniuge, nel caso di specie della moglie.
Tuttavia il marito non può accedere al regime agevolato solo se la quota di partecipazione ceduta alla moglie è almeno del 50% e se l’attività svolta risulta essere in concreto (quindi indipendentemente dai codici ATECO) riconducibile a quella svolta dal predetto contribuente.
Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.
Regime forfettario: altre ipotesi di esclusione in caso di controllo indiretto di società
Il regime forfettario agevolato è precluso ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili , direttamente o indirettamente, a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Tale esclusione si applica solo in presenza di due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- l’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Se manca una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Per maggiori approfondimenti, si allega la circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019:
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