Esercizio abusivo della professione: con l’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 sono aumentate le sanzioni. Ecco cosa cambia e cosa si rischia.
Esercizio abusivo della professione: con l’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 sono state inasprite le sanzioni previste dal Codice penale.
Chiunque a partire dal 15 febbraio 2018, data dell’entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge Lorenzin, esercita una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato sarà punito con pesanti sanzioni.
Le sanzioni previste dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 non sono solo pecuniarie. È prevista anche la pubblicazione della sentenza di condanna e la trasmissione della stessa all’Ordine, Albo o Registro competente in modo tale da interdire colui che viene sorpreso ad esercitare una professione abusivamente.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’esercizio abusivo della professione proprio con una sentenza depositata il 29 marzo 2018.
Esercizio abusivo della professione: inasprite le sanzioni
Con l’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 l’art. 348 del Codice penale che disciplinava l’esercizio abusivo della professione è stato sostituito dall’articolo 12 della suddetta legge.
L’articolo 12 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 prevede delle sanzioni più pesanti per tutti coloro che svolgono in modo abusivo una professione.
In particolare, la normativa stabilisce che chiunque eserciti abusivamente una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Non solo: è prevista anche la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca delle cose destinate a commettere il reato. Inoltre la sentenza di condanna sarà trasmessa al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Cassazione con la sentenza n. 14501 depositata il 29 marzo 2018 ha ritenuto inammissibili il ricorso presentato dal ricorrente per impugnare la condanna che gli era stata impartita, in sede di merito, per concorso nel reato di abusivo esercizio della professione.
Il soggetto che aveva proposto ricorso era stato condannato precedentemente perché sorpreso ad esercitare abusivamente la professione di odontoiatria.
Il ricorrente infatti non aveva ne le competenze ne i titoli per esercitare questo tipo di attività ed è proprio per questo motivo che è stato condannato.
La Cassazione ha infatti stabilito che “l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio della professione”.
Nel caso in cui un soggetto che non è abilitato a svolgere la professione che esercita, questo potrà essere condannato secondo quanto previsto dalla legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA