Espropriazione: qual è il suo significato e come funziona l’esproprio per pubblica utilità o forzato? Ecco un guida sulle caratteristiche principali del procedimento amministrativo e dell’esecuzione forzata.
L’espropriazione non ha un significato univoco ma può riferirsi a due casi distinti: quello dell’espropriazione forzata e quello di espropriazione per pubblica utilità. La prima viene operata dal giudice nei confronti di un debitore. La procedura che viene seguita in caso di espropriazione forzata passa attraverso il pignoramento del bene mobile, immobile o custodito presso terzi.
Il significato dell’espropriazione per pubblica utilità e il contesto in cui si attua è, invece, differente. In questo caso si avrà la cessione del bene sotto compenso al fine di poter realizzare un’opera di interesse pubblico.
Cerchiamo di illustrare nel dettaglio queste differenti tipologie di esproprio indicandone il significato e le caratteristiche principali di attuazione.
Espropriazione per pubblica utilità: significato e modalità attuative
L’espropriazione per pubblica utilità viene posta in essere da una pubblica amministrazione su beni per venire incontro alle necessità della collettività. Solitamente viene operata su beni immobili ma può essere disposta, in casi eccezionali, anche su beni mobili (per esempio materiali da costruzione, veicoli) o su proprietà intellettuale (diritti d’autore). Affinché venga a configurarsi l’esproprio deve essere presente un interesse pubblico preciso.
Questo tipo di esproprio trova il suo fondamento nell’articolo 42 della Costituzione, laddove recita:
“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.
Dal testo viene sottolineata l’importanza dell’indennizzo a favore del danneggiato, che ha natura economica e deve sempre essere corrisposto. La legislazione, nel quantificare il risarcimento per espropriazione, indica come l’indennizzo debba essere ‘giusto’ (834 codice civile).
Se la determinazione della ‘giustezza’ potrebbe dare adito a differenti interpretazioni, la Corte Costituzionale ha però sancito come l’indennizzo per espropriazione non possa mai essere meramente simbolico. L’esborso deve infatti corrispondere effettivamente al sacrificio compiuto dal privato a favore del maggiore interesse collettivo.
Ulteriore requisito implicito nel significato dell’espropriazione è quello della pubblica utilità. Tale caratteristica deve essere dichiarata mediante atto pubblico dall’amministrazione. La dichiarazione di pubblica utilità assolve proprio a questo compito.
La dichiarazione di pubblica utilità per l’espropriazione deve essere preceduta dal vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 D.P.R. 327/2001), che ha valore per la durata di 5 anni. La dichiarazione di utilità per l’esproprio può essere anche implicita, perché viene redatta insieme al provvedimento di approvazione dell’opera per la quale è necessaria l’espropriazione.
Ultimo atto dell’espropriazione per pubblica utilità è quello dell’emanazione del decreto di esproprio vero e proprio.
Espropriazione forzata: cos’è e come funziona?
L’esecuzione forzata ha un significato profondamente differente rispetto alle procedure di esproprio già elencate. L’istituto in questo caso è volto a garantire il creditore nei confronti del debitore, in ossequio al principio di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.). Il rapporto è quindi tra privati e non più tra privato ed esigenze pubbliche.
L’espropriazione forzata è un’esecuzione volta a sottrarre al debitore la disponibilità di beni al fine di soddisfare il titolare del credito. Il codice di procedura civile (art. 483 e ss.) disciplina tre tipologie di esproprio forzato: l’espropriazione immobiliare, mobiliare e espropriazione presso terzi.
Tramite il pignoramento, con notifica di un atto di precetto, viene dato inizio alle procedure di espropriazione forzata. L’iter del processo verrà seguito dal giudice dell’esecuzione. Sarà il creditore a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento per l’esproprio forzato. La vendita dei beni potrà essere disposta con incanto, all’asta o per mezzo di un commissario.
Al debitore è riservata la possibilità di evitare il pignoramento pagando la somma equivalente al bene sotto espropriazione forzata. La conversione del pagamento (art. 495 c.p.c.) potrà essere realizzata con apposita istanza alla cancelleria. La somma richiesta per evitare l’esproprio forzato deve comprendere le spese di esecuzione, l’importo dovuto al creditore, gli interessi e le spese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA