Fattura elettronica, i chiarimenti delle Entrate al Consiglio dei Commercialisti

Anna Maria D’Andrea

17 Gennaio 2019 - 17:22

Fattura elettronica, pubblicate le risposte e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del forum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 15 gennaio 2019.

Fattura elettronica, i chiarimenti delle Entrate al Consiglio dei Commercialisti

Fattura elettronica, pubblicati i chiarimenti e le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alle domande poste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Con il forum del 15 gennaio, organizzato dal CNDCEC ed al quale ha preso parte anche l’Agenzia delle Entrate, diventano un po’ meno oscure le regole legate all’obbligo di fatturazione elettronica. A conferma della necessità di chiarimenti arrivano i numeri dei partecipanti al convegno: circa 24.000 i commercialisti collegati, ai quali si aggiungono i quasi 80 ordini territoriali e le molte sedi delle Entrate collegate.

Nel documento pubblicato dal Consiglio Nazionale in giornata odierna, 17 gennaio, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

  • Contenuto delle fatture elettroniche
  • Emissione e ricezione
  • Conservazione
  • QR code
  • Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
  • Spese per carburanti
  • Rapporti con l’estero
  • Portale fatture e corrispettivi
  • Deleghe

Nell’allegare di seguito tutte le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, soffermiamoci su alcuni dei chiarimenti più importanti, nella speranza che le Entrate accolgano una delle richieste dei commercialisti: tradurre le FAQ un in documento più “organico”.

Fattura elettronica, le risposte delle Entrate ai commercialisti
Scarica il file con tutte le FAQ alle quali ha risposto l’Agenzia delle Entrate durante il convegno del 15 gennaio 2019

Fattura elettronica, quale data indicare in fattura fino al 1° luglio 2019

Per le fatture da emettere dal 1° gennaio fino al 1° luglio 2019 (periodo in cui è in vigore la moratoria delle sanzioni nel caso di trasmissione fino al termine di liquidazione IVA), nel campo “Data” del file xml dovrà essere inserita quella di emissione\trasmissione o quella di effettuazione dell’operazione?

L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando all’articolo 21 del DPR n. 633/72 alla risposta avanzata da un commercialista.

La data della fattura è la data effettuazione operazione, anche ora che l’invio avviene in formato elettronica.

In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del Decreto Legge n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni.

Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.

Per le fatture di fine 2018, l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il file fattura, inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Quindi, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2 gennaio 2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.

Fattura elettronica, i dati obbligatori da indicare

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sarà obbligatorio indicare anche il codice fiscale. I campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori).

Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

Fattura elettronica estero, invio sia di esterometro che degli elenchi Intrastat?

Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

Di particolare importanza questa domanda, alla quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ricordando che l’invio della fattura elettronica facoltativo verso operatori esteri consente di evitare l’esterometro (per le operazioni attive) ma non certo l’invio degli elenchi Intrastat. Gli adempimenti, come abbiamo trattato in un apposito approfondimento, restano ambedue in vita.

Detrazione IVA fattura dicembre 2018 ricevuta nel 2019

Nel caso di fattura datata dicembre 2018 ma ricevuta a gennaio 2019 l’IVA diventa detraibile in considerazione della data di ricezione. In una delle risposte fornite, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • se la fattura relativa ad operazioni di dicembre 2018 è trasmessa nello stesso mese, l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione del mese (scadenza 16 gennaio 2019 per i mensili e 16 marzo, subito dopo la dichiarazione annuale, per i trimestrali);
  • se la fattura emessa nel 2018 è trasmessa gennaio 2019 l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione di gennaio (scadenza 16 febbraio per i mensili e 16 maggio per i trimestrali).

I lettori interessati possono consultare tutte le risposte scaricando il documento fornito dal CNDCEC con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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