È possibile organizzare gare di velocità solo in alcuni casi e rispettando le regole imposte dalla legge. Ma cosa succede se si violano le disposizioni previste dal Codice della Strada? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Organizzare gare di velocità con veicoli a motore è consentito dalla legge solamente in alcuni casi e rispettando le regole imposte dal Codice della Strada.
Per organizzare questo tipo di manifestazioni, infatti, bisognerà prima ottenere un’autorizzazione che deve essere rilasciata dalle Regioni, dai Comuni o dalle Province a seconda di dove si vuole far svolgere la gara.
Nel caso in cui le suddette manifestazioni vengano organizzate senza che siano state rilasciate le autorizzazioni necessarie, coloro che organizzano questo tipo di eventi andranno incontro a pesanti sanzioni.
Tali sanzioni non prevedono solamente il pagamento di una somma di denaro, bensì l’arresto per tutti coloro che vengono beccati ad organizzare, promuovere o dirigere una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore.
Non solo: è prevista anche la pena amministrativa accessoria che consiste nella sospensione e - in alcuni casi - della revoca della patente.
Ma vediamo cosa stabilisce di preciso il Codice della Strada e quali sanzioni sono previste per chi non rispetta le disposizioni dettate dalla legge.
Competizioni sportive su strada: cosa prevede il Codice della Strada?
Il Codice della Strada stabilisce che sulle strade e sulle aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, dai seguenti organi:
- dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalla Regione per le strade regionali;
- dalle province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Le sanzioni previste dalla legge
Chiunque organizzi, promuova, diriga o comunque agevoli una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque prenda parte alla competizione non autorizzata.
Nel caso in cui dalla competizione non autorizzata dovesse derivare la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se invece ne deriva una lesione personale la pena della reclusione va dai 3 ai 6 anni.
Le suddette pene sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, o nel caso in cui alla competizione partecipino minori di 18 anni.
Il Codice della Strada stabilisce inoltre che chiunque effettui scommesse sulle gare venga punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
Per coloro che partecipano alla competizione non autorizzata è prevista inoltre una pena amministrativa accessoria che consiste nella sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 3 anni.
Bisogna specificare che la patente viene revocata nel caso in cui dallo svolgimento della competizione siano derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
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