Green pass lavoro, FAQ governo aggiornate: cosa cambia dal 15 ottobre

Teresa Maddonni

15 Ottobre 2021 - 09:10

Oggi scatta l’obbligo di green pass al lavoro e il governo dà le ultime indicazioni a estetisti, parrucchieri, autonomi, datori di lavoro privati, clienti e anche sui tamponi. Cosa cambia e per chi.

Green pass lavoro, FAQ governo aggiornate: cosa cambia dal 15 ottobre

Il governo ancora una volta aggiorna le FAQ sul green pass obbligatorio al lavoro da oggi 15 ottobre, rispondendo ad alcune domande cruciali per autonomi, come elettricisti e idraulici per esempio, privati, ma anche per i clienti di centri estetici, parrucchieri e tassisti.

Le FAQ rispondono anche ad alcune domande sul green pass rilasciato con tampone e in merito ai trasportatori stranieri. Le FAQ rammentano anche come funzionano i controlli e quali sono le sanzioni.

Le FAQ sul green pass lavoro, che da oggi i dipendenti pubblici e privati dovranno esibire all’ingresso dell’ufficio o dell’azienda, vengono aggiornate dopo che Draghi in settimana ha firmato il Dpcm con le linee guida per la PA e il Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sul lavoro, anche per il settore privato.

Ricordiamo che il green pass sul lavoro è stato reso obbligatorio con il decreto n. 127 del 21 settembre 2021.

Vediamo allora, consultando le FAQ aggiornate del governo, cosa cambia da oggi 15 ottobre con l’obbligo di green pass al lavoro.

Green pass al lavoro: cosa cambia dal 15 ottobre

Il green pass viene introdotto al lavoro con il decreto 127/2021 del 21 settembre per dipendenti delle aziende pubbliche e private, come anche autonomi e partite IVA, che si vanno ad aggiungere a operatori sanitari, medici, personale scolastico per i quali già vige l’obbligo.

Per sanitari e medici è previsto in verità l’obbligo vaccinale esteso dal 10 ottobre anche a tutto il personale delle Rsa.

Da oggi 15 ottobre con il green pass obbligatorio al lavoro si prevede quanto segue:

  • nel pubblico e nel privato il dipendente dal primo giorno viene considerato assente ingiustificato, viene sospeso lo stipendio, e quindi lo stesso non può lavorare;
  • nelle aziende piccole con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta a decorrere dal quinto giorno di assenza e si prevede la sostituzione. Il lavoratore senza green pass, infatti, nelle aziende con meno di 15 dipendenti può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni “rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.” La sostituzione quindi dura 20 giorni. Il governo in merito chiarisce nelle FAQ che “i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.”

Per i giorni di assenza ingiustificata lo stipendio non è dovuto, né altro compenso o emolumento anche nelle piccole aziende. Non sarà inoltre versata al dipendente senza green pass, come chiarisce il governo nelle FAQ, “qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.

Lo stesso decreto equipara ai dipendenti anche i lavoratori autonomi, partite IVA e liberi professionisti, come anche i collaboratori domestici per i quali quindi vige l’obbligo di green pass al lavoro.

La questione genera ancora molti dubbi che le FAQ del governo aggiornate provano a dissipare.

Green pass lavoro: le FAQ del governo aggiornate per datori di lavoro, dipendenti e clienti

Con l’obbligo di green pass al lavoro da oggi 15 ottobre il governo ha aggiornato le FAQ. Domande e risposte frequenti messe nero su bianco per dissipare tutti i dubbi sul green pass al lavoro.

Il governo parte proprio dal green pass dei liberi professionisti e delle partite IVA, tra cui troviamo anche i tassisti, e dalla questione dei controlli, anche per colf e badanti. In ultimo, proprio a ridosso della data del 15 ottobre, fornisce ulteriori indicazioni per i trasportatori stranieri e sulla validità del green pass al lavoro rilasciato con tampone.

Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

“No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”

Per quanto concerne i lavoratori stranieri il governo chiarisce che l’obbligo di green pass al lavoro vale anche per loro qualora “debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.”

L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui «sede lavorativa» è collocata all’aperto?

“Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.”

I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti e viceversa?

“No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass. I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.”

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

“No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.”

Chi controlla il possesso del green pass al lavoro del libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno?

“Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021” vale a dire dai datori di lavoro.

“Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.”

Il governo nella FAQ aggiornata aggiunge che “tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.”

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?

La risposta del governo in questo caso è “Sì”, sono le famiglie quindi che devono controllare se i collaboratori domestici sono in possesso del green pass.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass degli operatori?

Il governo chiarisce che i titolari delle attività, quindi per esempio estetisti e parrucchieri, sono tenuti a chiedere il green pass ai propri dipendenti. Non sono tenuti tuttavia a chiederlo ai clienti, né questi ultimi hanno l’obbligo di chiedere di esibire la certificazione verde a chi svolge l’attività lavorativa.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

“No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.”

Questo aspetto è stato più volte ribadito: lo smart working non può essere uno strumento adottato per evitare l’obbligo di green pass al lavoro, nel pubblico, dove l’attività in presenza ritorna la modalità ordinaria semopre da oggi 15 ottobre con il decreto Brunetta.

Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

“No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.”

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

“Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.”

Chi è esente per comprovati motivi di salute dalla campagna vaccinale dovrà “esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.”

E aggiunge il governo:

“Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.”

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

“No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.”

Le aziende che effettuano i controlli a campione non incorrono in sanzioni se un lavoratore viene scoperto senza green pass al lavoro quando rispetta il modello organizzativo di verifica prescelto. La multa, al contrario, andrebbe dai 400 ai 1.000 euro.

Il lavoratore senza certificazione verde incorrerebbe comunque in una multa che va dai 600 ai 1.500 euro. Sempre in merito ai controlli il governo chiarisce che ogni azienda è libera di organizzarsi. Tuttavia oltre all’app “VerificaC19”, sono rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. I controlli possono così avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

I controlli possono avvenire:

  • all’accesso della struttura;
  • o a campione in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione;
  • o a tappeto.

Il possesso del green pass può anche essere verificato, per specifiche esigenze organizzative, con anticipo. Il datore di lavoro che scopre un dipendente sottrattosi ai controlli a lavorare senza green pass deve segnalarlo alla Prefettura per la sanzione amministrativa che come abbiamo detto va dai 600 euro fino ai 1.500 euro. Vengono anche applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di settore.

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