Il green pass a scuola è obbligatorio dal 1° settembre, ma novità arrivano con un nuovo decreto che introduce ulteriori sanzioni. Vediamo cosa rischia chi non ha la certificazione verde.
Il green pass è obbligatorio a scuola dal 1° settembre con il decreto di agosto con il decreto n.111 del 6 agosto 2021 per gli insegnanti e tutto il personale scolastico interno.
Con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 9 settembre (si tratta in verità di una modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) si allarga la platea, anche per le università, ma cosa rischia chi non ce l’ha?
Il green pass scuola diventa obbligatorio per chiunque acceda ai locali scolastici, anche per lavoratori assunti presso ditte esterne e genitori. Sono previste tuttavia sanzioni pecuniarie, oltre a quelle disciplinari già previste per il personale scolastico interno, per chi non ha il green pass obbligatorio a scuola.
Vediamo allora cosa rischia chi non ha il green pass scuola nel dettaglio.
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Green pass obbligatorio a scuola: cosa rischia chi non ce l’ha
Dal 1° settembre il green pass è obbligatorio a scuola. Il decreto di agosto stabilisce che la scuola da settembre si svolge in presenza dall’infanzia alle superiori e lo stesso vale per l’università.
Il green pass è obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario, e anche per gli studenti universitari.
Chi non ce l’ha rischia lo stipendio e infatti il mancato possesso del green pass viene considerato come un’assenza ingiustificata.
A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e lo stipendio non è dovuto, né altro compenso.
Il nuovo decreto di settembre invece introduce regole ancor più restrittive per il green pass scuola prevedendo che chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative debba essere in possesso, ed esibire, il green pass.
Si tratta quindi di personale delle mense e dipendenti di ditte di pulizia esterne per esempio, ma anche per i genitori è previsto l’obbligo di green pass a scuola. Sono esonerati al solito gli studenti. Le regole valgono anche per le università, ma qui gli studenti, a conferma delle precedenti disposizioni, non sono esonerati dall’esibizione del green pass. Chi non rispetta, fino al 31 dicembre, le nuove disposizioni sul green pass scuola rischia una multa che va dai 400 ai 1.000 euro.
L’obbligo di green pass a scuola però non equivale all’obbligo di vaccino. Il green pass infatti si può ottenere non solo dopo la prima dose di vaccino, ma anche:
- con un tampone effettuato nelle 48 ore prima che sia negativo;
- se si è avuto il Covid entro i 6 mesi precedenti.
Proprio con l’obbligo di green pass il prezzo dei tamponi è stato calmierato scendendo tra gli 8 e i 15 euro. La scuola deve essere necessariamente in presenza, la Dad può essere prevista solo in alcune circostanze, pertanto il green pass sarà fondamentale. I decreti stabiliscono che le disposizioni “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.”
Green pass obbligatorio a scuola: chi controlla?
Il green pass obbligatorio a scuola per insegnanti e personale scolastico porta con sé inevitabilmente un quesito: chi controlla?
A controllare che venga rispettata la norma dell’obbligo di green pass a scuola saranno i Dirigenti scolastici Dal 13 settembre infatti viene introdotta la nuova piattaforma che velocizza i controlli che faranno capo ai presidi e ai responsabili delle varie istituzioni.
Per quanto riguarda invece l’accesso a scuola con il green pass di lavoratori esterni il controllo dovrebbe spettare anche ai datori di lavoro privati. Si legge nel comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri, che annuncia il nuovo decreto, quanto segue:
“Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”
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