ISEE genitori naturali: come non inserire i dati del padre?

Lorenzo Rubini

12/11/2020

Come deve comportarsi il genitore naturale convivente nella compilazione dell’ISEE? I dati dell’altro genitore vanno inseriti?

ISEE genitori naturali: come non inserire i dati del padre?

Quando nel nucleo familiare di un minore è presente uno solo dei genitori, per accedere a determinate prestazioni (scuola materna o bonus bebè, bonus maternità o libri) è necessario presentare l’ISEE minorenni.

Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci chiede:

“Buongiorno
volevo gentilmente una delucidazione in merito all’ISEE che dovrò fare per la prima volta a gennaio 2021:
a fine mese partorirò e il mio nucleo familiare sarà composto esclusivamente da me e il bambino, il padre riconoscerà solo il bambino ma non siamo né sposati ne separati ne conviventi né abbiamo la stessa residenza nei documenti che dovrò presentare per il calcolo ISEE non devo includere il padre del bambino? (anche perché non avrò modo di avere le sue dichiarazioni dei redditi, conti correnti etc...) grazie in anticipo”.

ISEE per genitore convivente

Nella generalità dei casi nella dichiarazione ISEE vanno inseriti tutti i componenti del nucleo familiare che sono:

  • i componenti della famiglia anagrafica, ovvero tutti coloro che risultano nello Stato di Famiglia richiesto al Comune
  • i soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi che possono essere il coniuge che ha diversa residenza e i figli.

In genere nell’ISEE, quindi, rientrano tutti i soggetti conviventi che risultano dallo stato di famiglia e i soggetti, anche al di fuori dello stato di famiglia che risultano essere a carico.

In linea di principio, quindi, i genitori non sposati e non conviventi fanno parte di due nuclei familiari distinti proprio a causa della mancanza del legame matrimoniale e della convivenza.

Se l’ISEE è legato a prestazione per il bambino (come può essere ad esempio la richiesta del bonus bebè o la riduzione della retta della mensa scolastica) si deve compilare anche la parte riguardante il patrimonio dell’altro genitore compilando il quadro D del modello MB2.

In questo caso l’altro genitore anche se non coniugato o non convivente va sempre considerato a meno che non risulti in una delle seguenti condizioni:

  • coniugato con altra persona che non sia l’altro genitore
  • ha dei figli con altra persona che non sia l’altro genitore
  • se esiste un provvedimento giudiziario che stabilisce che è tenuto a versare assegni di mantenimento periodici per i figli
  • se ha perduto la patria potestà
  • se è accertata, dai servizi sociali o dall’autorità giudiziaria l’estraneità in termini affettivi ed economici.

«Se hai dubbi e domande contattaci all’indirizzo email chiediloamoney@money.it»

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