IVA Split Payment PA: attività commerciali, istituzionali e casi di esclusione

Simone Casavecchia

25/02/2015

Il regime fiscale e gli adempimenti previsti per l’IVA in split payment per le pubbliche amministrazioni nei casi in cui queste esercitino attività commerciale e nel caso in cui esercitino attività istituzionale.

IVA Split Payment PA: attività commerciali, istituzionali e casi di esclusione

Il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA ha introdotto consistenti novità anche nel settore delle Pubbliche Amministrazioni, settore particolarmente importante dal punto di vista fiscale dal momento che opera a stretto contatto con molteplici fornitori privati dai quali acquista beni o servizi.

A tal proposito delle Pubbliche Amministrazioni è opportuno chiarire quali sono il regime e gli adempimenti fiscali previsti, nel caso in cui le PA esercitino un’attività di natura commerciale o un’attività di natura istituzionale. A ciò occorre anche aggiungere quali sono i casi in cui il meccanismo fiscale dello split payment non si applica e quali sono i regimi fiscali interessati da tale esclusione

PA nell’esercizio di attività commerciale
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni o di servizi, interessati dal meccanismo fiscale dell’IVA in split payment, nell’ambito dell’esercizio di attività commerciali, non sono tenute a versare l’imposta in base alle regole previste per lo split payment, dal momento che le fatture devono essere registrate IVA vendite o nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’IVA è diventata esigibile. La fattura viene anche annotata sul registro IVA acquisti, in modo tale che l’imposta possa essere assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, neutralizzando il debito mediante l’esercizio della detrazione. Il versamento dell’IVA dovuta partecipam in tal modo, alla liquidazione periodica del mese o del trimestre.

PA nell’esercizio di attività istituzionale
Quando le PA svolge le attività commerciali è da considerarsi soggetto passivo di IVA quando, invece, esercita attività istituzionali l’ente pubblico è assimilato ad un consumatore privato e non è tenuto né agli obblighi contabili previsti dal Decreto IVA (DPR 633/1972) né ha può usufruire della detrazione dell’IVA, assolta sugli acquisti di beni e servizi riferibili all’attività istituzionale stessa.
Il discrimine in base al quale è possibile ritenere una pubblica amministrazione un soggetto passivo di IVA è l’esistenza di una partita IVA assegnata all’ente. A questo proposito occorre ricordare che gli enti pubblici che non svolgono attività commerciale sono comunque tenuti a richiedere una partita IVA nel caso in cui effettuino acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10.000 euro annui.
A tal proposito, nelle sue precedenti circolari, l’Agenzia delle Entrate ha esternato pareri contrastanti perché ha affermato che le PA che detengono una Partita IVA per acquisti intracomunitari non siano da ritenersi soggetti passivi di IVA, sebbene poi sia stato affermato che l’esistenza di una Partita IVA sia l’elemento che rende un soggetto (pubbliche amministrazioni comprese) passivo di IVA. In proposito si attendono ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che consentano di capire con quali modalità una Pubblica Amministrazione, - dotata di partita IVA, debba assolvere l’imposta in relazione agli acquisti di beni e servizi relativi alla sfera istituzionale. Rispetto a questo secondo tipo di acquisti deve essere, in altri termini specificato, se l’IVA va versata direttamente allo Stato con versamento o se l’IVA partecipa alla liquidazione periodica, mensile o trimestrale.

Casi di esclusione e regimi speciali
L’Agenzia delle Entrate ha, invece, già chiarito, che sono da escludere dal meccanismo dello split payment tutte quelle operazioni che sono soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’inserimento dell’imposta sul valore aggiunto in fattura e che invece sono soggetti a regole proprie per l’assolvimento dell’imposta. Si tratta di regimi quali:

  • regime del margine;
  • agenzie di viaggio;
  • regime di franchigia delle piccole imprese;
  • Il regime dello split payment non si applica neanche ai compensi per le prestazioni di servizi che sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito; si tratta, in altri termini dei servizi che vengono prestati attraverso il regime delle ritenute d’acconto.

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