Indennità di trasferta: cosa spetta al dipendente lo stabilisce il contratto collettivo del settore di appartenenza. Ecco le indicazioni e le regole generali.
L’indennità di trasferta è quell’emolumento con cui l’azienda va a “rimborsare” il lavoratore subordinato del maggior stress psico-fisico generato da una trasferta, come pure delle spese affrontate per spostarsi.
Ce ne sono di diversi tipi e generalmente è il contratto nazionale di categoria a indicarne modalità e termini di pagamento. A tal proposito, ci sono diverse tipologie d’indennità di trasferta, in quanto abbiamo dei casi in cui spetta un importo forfetario, con le spese per vitto, alloggio e viaggio che sono a carico del lavoratore, e altri - piuttosto rari - dove invece il datore di lavoro si limita a riconoscere un rimborso delle spese affrontate durante la trasferta.
Appunto è il CCNL il punto di riferimento normativo, con le regole sull’indennità di trasferta che cambiano a seconda del settore d’impiego.
Cos’è la trasferta?
Prima di andare avanti è però importante ricordare cosa significa trasferta e come questa si distingue dal trasferimento. Nel dettaglio, con trasferta si intende quel mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa o professionale; al termine della trasferta si fa ritorno nel solito luogo di lavoro, concetto questo che la contraddistingue dal trasferimento, il quale manca della temporaneità, carattere invece distintivo della trasferta.
Visto il carattere eccezionale di tale strumento, questo viene anche regolamentato dai diversi contratti collettivi i quali prevedono un trattamento differente a seconda dei casi. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di cassazione con le sentenze 5359/2001 e 1555/2003, con le quali viene chiaramente detto che il datore di lavoro ha il dovere di compensare il dipendente per il disturbo generato dalla trasferta con il pagamento di una relativa indennità.
Di seguito vedremo cosa stabiliscono i più importanti contratti collettivi; prima, però, ecco alcune regole generali sull’indennità di trasferta e sulle tipologie oggi previste.
Indennità di trasferta: come funziona e calcolo
Come prima cosa possiamo suddividere l’indennità di trasferta in tre sottoinsiemi:
- rimborso forfetario: è la tipologia più utilizzata, conosciuta meglio come indennità di trasferta giornaliera. Questa stabilisce che al dipendente spetta una somma prestabilita per ogni giorno di trasferta, indipendentemente dalle spese affrontate;
- rimborso spese, o rimborso a piè di lista: questo invece corrisponde a una mera restituzione delle somme spese dal lavoratore per affrontare la trasferta. Spetta a questo, al ritorno, consegnare al datore di lavoro una nota spese con tutti i giustificativi necessari per il rimborso;
- rimborso misto: una parte dell’indennità di trasferta viene calcolata in maniera forfetaria, mentre l’altra tiene conto delle spese affrontate per vitto e alloggio.
Il calcolo, dunque, dipende dalla tipologia d’indennità di trasferta riconosciuta. Nel primo caso, ossia quello del rimborso forfettario, questo viene definito dal contratto collettivo, mentre nel secondo varia appunto a seconda dell’importo complessivo delle spese sostenute per la trasferta.
Concentriamoci, dunque, sulla prima tipologia, sottolineando che tale indennità è giornaliera e va corrisposta per tutte le giornate in cui ha luogo la trasferta, comprese quelle che non rientrano nel normale orario di lavoro. Spetta, dunque, l’indennità quando la trasferta comprende anche domeniche e festivi, come pure eventuali giornate coperte da indennità di malattia.
Non spetta alcuna indennità, invece, nelle giornate in cui si usufruisce di un permesso, anche se retribuito.
Indennità di trasferta forfettaria: come viene tassata
Come vedremo meglio di seguito i contratti collettivi indicano la cifra lorda dell’indennità di trasferta spettante. Come arriviamo al lordo? È importante sapere che per tale indennità si applicano dei criteri di tassazione differenti da quanto previsto per lo stipendio.
Tale indennità, infatti, è esente da imposizione fiscale e contributiva quando è al di sotto di una certa soglia, ossia:
- 46,48 euro giornalieri nel caso di trasferta in Italia;
- 77,47 euro giornalieri per la trasferta all’estero.
Oltre le suddette soglie sì che si applicano le tasse, come pure i contributi dovuti all’Inps, ma solamente sulla cifra eccedente.
I rimborsi spese per vitto e alloggio, sia nel caso del rimborso a piè di lista che per quello misto, non sono invece tassati. Eventuali rimborsi di altre spese, quando questi si aggiungono all’indennità di trasferta forfettaria, concorrono invece alla formazione del reddito imponibile e sono regolarmente tassati.
A tal proposito, nel caso del rimborso misto, dove oltre all’indennità forfettaria viene anche riconosciuto un rimborso spese, il limite al di sotto di cui tale indennità non viene tassata è più basso, in quanto:
- trasferta in Italia: 30,99 euro in caso di rimborso del solo vitto e alloggio, 15,49 euro se vengono rimborsate tutte le spese di viaggio;
- trasferta all’estero: 51,65 euro in caso di rimborso del solo vitto e alloggio, 25,82 euro se vengono rimborsate tutte le spese di viaggio.
Mentre, come detto sopra, le spese rimborsate per vitto e alloggio sono interamente esentasse.
Indennità di trasferta: cosa prevedono i contratti collettivi
In più di un’occasione abbiamo ribadito l’importanza del contratto collettivo per il calcolo dell’indennità spettante in caso di trasferta. Vediamo, dunque, cosa stabiliscono in tal senso alcuni dei più importanti CCNL.
CCNL Commercio
Qui viene precisato che si parla di trasferta esclusivamente quando la prestazione lavorativa viene svolta per tutto l’orario di lavoro presso una sede distante almeno 60 chilometri da quella abituale o comunque raggiungibile con tempo superiore a un’ora. In tal caso al lavoratore dipendente viene riconosciuto:
- rimborso delle spese di vitto e alloggio;
- rimborso delle spese non documentabili fino a un massimo di 15,00 euro al giorno per le trasferte in Italia, 25,00 euro per le trasferte all’estero.
- diaria giornaliera pari al 70% della retribuzione oraria netta per tutte le ore di viaggio che superano le due ore giornaliere. Nel caso del lavoratore conduttore del mezzo di trasporto, a questo spetterà l’intera retribuzione.
CCNL metalmeccanici
In questo caso spetta un’indennità di trasferta di 42,85 euro, alla quale si aggiunge un contributo di massimo 11,73 euro per il pasto principale o serale, più altri 19,39 euro per un eventuale pernottamento.
CCNL studi professionali
Spetta una diaria variabile a seconda della durata della trasferta. Quando questa dura più di 8 ore e non più di 24, spetta una forfait di 15,00 euro al giorno. Sopra le 24 ore, invece, spettano 30,00 euro al giorno. Tuttavia, se la missione ha una durata superiore al mese, l’indennità totale viene ridotta del 10%.
CCNL Edili industria
Nel caso dei lavoratori dell’edilizia, si considera trasferta già il servizio prestato in un cantiere differente da quello per il quale è stato assunto. In questo caso l’indennità è pari al 10% della retribuzione.
CCNL chimici farmaceutici
Quando la trasferta dura tra le 12 e le 24 ore, l’indennità forfetaria è pari al 50% della retribuzione. Tuttavia, se il lavoratore è solito partire in trasferta, l’importo della suddetta indennità si riduce del 20%.
CCNL trasporti e spedizione merci (Confetra)
L’indennità varia a seconda della durata della trasferta Nel dettaglio, per le trasferte su territorio nazionale, l’importo va da 20,60 euro, per le trasferte con durata compresa tra le 6 e le 12 ore, a 31,82 euro quando la trasferta dura più di 12 ore ma meno di 18. Si sale a 39,96 euro quando la durata è compresa tra le 18 e le 24 ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA