Come si procede alla suddivisione dei beni nel matrimonio? In questo articolo cercheremo di capire quali regimi patrimoniali possono decidere di adottare i coniugi.
Quando parliamo di divisione dei beni nel matrimonio dobbiamo fare riferimento al regime patrimoniale.
Il regime patrimoniale è l’insieme delle regole e dei principi previsti dal legislatore per per regolare i rapporti tra coniugi.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto come regime ordinario quello della comunione dei beni per far si che la posizione giuridica dei coniugi risultasse equiparata.
Questo tipo di regime patrimoniale prevede che i beni che vengono acquistati dai coniugi nel corso del matrimonio diventino di proprietà comune di entrambi.
La comunione dei beni si applica automaticamente a meno che i coniugi non decidano di scegliere una forma alternativa per regolare i loro rapporti.
Infatti questi ultimi possono decidere di optare o per la separazione dei beni, che prevede che entrambi i coniugi rimangano proprietari esclusivi sia dei beni acquistati precedentemente al matrimonio sia degli acquisti e dei risparmi successivi, oppure per la comunione convenzionale.
Questi due tipi di convenzioni portano allo scioglimento della comunione, ma i coniugi hanno anche la possibilità di adottare convenzioni matrimoniali che non causano lo scioglimento legale della comunione come ad esempio il fondo patrimoniale o l’impresa familiare.
Cerchiamo quindi di capire insieme quali sono le principali differenze che intercorrono tra le suddette convenzioni matrimoniali.
La comunione convenzionale
Come abbiamo precedentemente accennato i coniugi possono decidere di adottare un regime patrimoniale diverso da quello della comunione dei beni per regolare i loro rapporti.
La comunione convenzionale è un vero e proprio contratto che deve essere stipulato per atto pubblico, pena la nullità.
Per far si che il contratto di comunione convenzionale sia valido occorre inoltre che al momento della stipula siano presenti dei testimoni.
Questo tipo di contratto permette ai coniugi di escludere alcuni beni dalla comunione o, al contrario, di includere dei beni che altrimenti sarebbero esclusi dalla comunione legale.
Non tutti i beni però possono rientrare nella comunione convenzionale, tra questi troviamo:
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
La comunione convenzionale deve essere stipulata sempre alla pari, non è possibile infatti che uno dei due coniugi abbia diritto ad una quota superiore rispetto all’altro.
Il fondo patrimoniale
I coniugi con il fondo patrimoniale vincolano determinati beni per i bisogni della famiglia. L’istituto del fondo non sostituisce il regime di comunione legale e convenzionale, ma serve semplicemente a creare un vincolo sui beni appartenenti ad uno o ad entrambi i coniugi.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, o da un terzo per testamento.
Non tutti i beni però rientrano nel fondo patrimoniale, infatti quest’ultimo può avere ad oggetto solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito.
La proprietà del fondo spetta ad entrambi i coniugi, se non diversamente stabilito, mentre l’amministrazione è regolata dalle norme sulla comunione legale.
Il Codice Civile prevede che la destinazione del fondo cessi con l’annullamento del matrimonio o con il divorzio.
L’impresa familiare
Un’importante novità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 è quella dell’impresa familiare. Questo istituto è nato per tutelare coloro che, legati da vincoli di parentela con l’imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.
I parenti dell’imprenditore che sono tutelati sono:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado.
Ai suddetti soggetti viene riconosciuto il diritto al mantenimento ed a partecipare agli utili dell’impresa ed agli incrementi di azienda.
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