Per i lavoratori fragili prorogata al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale. Fino alla scadenza prevista è possibile richiedere visite mediche per la tutela. Avviso INAIL.
Per i lavoratori fragili c’è la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2022 secondo quanto stabilito dal decreto Riaperture n. 24 del 24 marzo 2022 cui ha fatto seguito l’avviso dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
I datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere la visita medica all’INAIL per i lavoratori fragili fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2022. La sorveglianza sanitaria eccezionale è una forma di tutela riconosciuta ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per età, immunodepressione e pregressa infezione da Covid-19 o altre patologie. Nonostante quindi la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, continua la tutela dei soggetti fragili tranne che per lo smart working e l’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, come ricordato dall’INPS in un recente messaggio, che terminano con la fine del mese.
Le indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili sono quelle della circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 dell’INAIL. I dettagli.
Lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 30 giugno
La sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili è stata introdotta dall’articolo 83 del decreto Rilancio nel 2020 per i lavoratori fragili e prorogata più volte. L’ultima proroga è quella al 30 giugno 2022, come ricorda anche l’INAIL, introdotta dall’articolo 10 del decreto n.24/2022 in vigore dal 25 marzo.
La norma del decreto Rilancio prevede “che i datori di lavoro pubblici e privati - ricorda l’Istituto - assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.”
La sorveglianza sanitaria eccezionale altro non è che una visita medica prevista per i lavoratori definiti fragili “per condizioni che derivano da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla proroga, sottolinea l’INAIL nell’avviso, possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Istituto tramite l’apposito servizio online.
L’INAIL ricorda anche che per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono farne richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Durante lo stato di emergenza in scadenza il 31 marzo, i datori di lavoro possono anche nominare un medico competente.
Lavoratori fragili: domanda sorveglianza sanitaria eccezionale
I datori di lavoro interessati, ricorda sempre INAIL nell’avviso sulla proroga al 30 giugno della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili, possono fare richiesta di visita medica attraverso il servizio online (clicca qui). La domanda può essere inoltrata anche da un delegato del datore di lavoro. L’accesso può avvenire con:
- SPID;
- Carta d’identità elettronica (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In caso di delega da parte del datore di lavoro è necessario compilare il modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta di sorveglianza sanitaria INAIL provvede a individuare il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
Il medico deve valutare la condizione di fragilità del lavoratore ed esprimere il giudizio d’idoneità, ricorda INAIL, “fornendo le indicazioni che in via prioritaria siano maggiormente a tutela della salute dello stesso in relazione al Covid. La non idoneità temporanea viene stabilita solo qualora non vi siano soluzioni alternative.”
Al termine della procedura il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura per il pagamento della prestazione effettuata dal medico di sorveglianza sanitaria con una tariffa prevista di 50,85 euro.
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